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Carta docente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riconosce 1.000 euro a una supplente che ha svolto contratti a tempo determinato per gli a.s. 2022/23 e 2023/24

49 minuti fa
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso promosso dall’Anief e riconosciuto a una docente precaria 1.000 euro, più interessi, ribadendo l’illegittimità...

"È illegittimo escludere i precari dalla Carta del docente: lo ha ribadito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, nell’accogliere il ricorso prodotto dagli avvocati operanti per il sindacato Anief, in difesa di una insegnante che ha svolto “contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024”.


Alla supplente sono stati quindi riconosciuti 1.000 euro, più gli interessi, come risarcimento, così come avevano chiesto i legali nel ricorso: “l’esclusione dal beneficio del personale assunto a tempo determinato determina – hanno scritto gli avvocati nel ricorso - una disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, richiamando, tra l’altro, Cons. Stato, sez. VII, n. 1842/2022, Corte giust. 18 maggio 2022, C-450/21, e Cass., sez. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961”.


Nell’accogliere in pieno l’istanza, il giudice del lavoro in servizio nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha evidenziato, riportando quanto espresso dalla Cassazione, che “la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti" , ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali" , il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”.


Quindi, il Tribunale campano ha ricordato che “la Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato”.


Pertanto, “è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. Ciò significa che poiché svolgono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile” ai colleghi di ruolo, “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.

E la Carta del docente – definita “un’obbligazione pecuniaria sui generis funzionalmente vincolata” - va applicata, ha sentenziato sempre il giudice facendo pure riferimento alle norme euro-unitarie e al diritto-dovere alla formazione, anche quando il posto del supplente è collocato nell’organico di fatto.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE

P. Q. M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

1. accerta il diritto di XXX all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e

2023/2024;

2. per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare alla ricorrente la Carta Docente per le predette annualità, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici dell’importo di euro 500,00 ciascuno, per il complessivo valore nominale di euro 1.000,00, da utilizzare, al momento della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/09/2026 concreta attribuzione, secondo le modalità e alle condizioni proprie del beneficio, oltre interessi legali, per ciascun beneficio, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

dichiara assorbita la domanda risarcitoria proposta in via subordinata;

condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 515,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Paolo Colombo, dichiaratisi anticipatari.

di La Redazione


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