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Carta docente ai supplenti, 2.000 euro a un docente precario: il tribunale di Treviso riconosce il diritto alla formazione obbligatoria anche ai docenti non di ruolo

Il Tribunale del lavoro di Treviso accoglie il ricorso e riconosce 2.000 euro a un docente precario, affermando il diritto alla Carta del docente anche per i supplenti

"Il diritto ad avere la Carta del docente vale anche per i supplenti: lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Treviso, che ha accolto il ricorso, prodotto dai legali Anief, secondo i quali negare la card annuale per l’aggiornamento produce una discriminazione “insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia”.


Il giudice del lavoro ha accolto pienamente tale tesi e ha risarcito il ricorrente con 2.000 euro, che corrispondono all’indennizzo previsto per le quattro supplenze annuali svolte.

Nella sentenza del Tribunale veneto è stato ricordato che “Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.


Quindi, il giudice del lavoro ha rammentato che “la Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo. La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di €500,00 all’anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.



Sulla questione “è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha definitivamente chiarito che “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all’ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto “evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all’”anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima “taratura”.


“La tesi secondo la quale il bonus, non utilizzabile oltre l’anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici – si legge ancora nella sentenza -, è esplicitamente sconfessata dalla sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra dove si legge che, stante il nesso tra Carta e formazione ed il carattere “permanente” che la formazione deve avere ed ha, il diritto ad avere la Carta non si estingue al termine dell’anno di riferimento ma solo con l’uscita dal sistema scolastico che, per i docenti non di ruolo, coincide con la cancellazione dalle graduatorie (pagg. 34 e segg.) e fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TREVISO

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata Condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente dell’importo di €2000,00.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in €1029,50 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €49,00 per CU con distrazione a favore del procuratore antistatario.


LA PETIZIONE ONLINE

Con la petizione, che sta registrando grande successo e un forte partecipazione, con quasi 10 mila adesioni raggiunte, viene spiegato che “nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 121/25, che rafforza la validità di tali provvedimenti, vi sono preoccupazioni per la possibile riduzione o cessazione di queste risorse a partire dal 2026” e che risulta quindi “essenziale che il governo italiano riconosca e mantenga questo sostegno fondamentale nella prossima Manovra di governo”.

Anief, promotore della petizione attraverso la quale viene chiesto alle forze parlamentari di “non ridurre l'assegno di 500 euro per la Carta del Docenti”, chiede pertanto sostegno a chi crede in questa ennesima battaglia di giustizia: gli interessati possono consultare il testo della petizione ed eventualmente aderire collegandosi attraverso questo link.


IL RICORSO GRATUITO CON ANIEF

L’organizzazione sindacale Anief invita tutto il personale docente che ha avuto contratti a tempo determinato, di qualsiasi durata, a rivolgersi alle sedi sindacali per avviare i ricorsi individuali volti a ottenere il riconoscimento del beneficio e il risarcimento del danno subito: per aderire al ricorso, cliccare qui. Per informazioni e assistenza, è possibile consultare sito internet www.anief.org oppure contattare le sedi territoriali del sindacato Anief.

di La Redazione





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