"La Carta del docente ai precari i giudici non escludono che possa essere assegnata anche ai supplenti non annuali: lo scrive il Tribunale di Venezia nel risarcire con..."
La Carta del docente ai precari i giudici non escludono che possa essere assegnata anche ai supplenti non annuali: lo scrive il Tribunale di Venezia nel risarcire con 1.000 euro un insegnante per le supplenze svolte lo scorso anno scolastico e il presente condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito anche per coprire le spese processuali.
Nella sentenza, il giudice del lavoro del capoluogo veneto spiega che sulla questione della card annuale “è intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale Cass. L. 29961 del 27/10/2023 secondo la quale deve concludersi che “ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, rimanendo da approfondire la questione relativa al diritto della Carta Docente per le altre tipologie di supplenze (brevi e saltuarie)”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sarebbe bene che anche gli altri tipi di supplenza, se congrui e sufficientemente continuativi, possano essere motivo valido per fruire della Carta del docente da 500 euro l’anno. Di certo, ad oggi abbiamo la certezza matematica, grazie alle posizioni espresse dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia europea e dalla Corte di Cassazione, che tutte le supplenze annuali, da quella fino al termine delle lezioni fino a quelle con scadenza 30 giugno e naturalmente 31 agosto, siano compatibili con l’utilizzo della card per l’aggiornamento.
Sarebbe bene, quindi, che tutti i 200mila precari o ex precari che negli ultimi 5 anni abbiano stipulato una supplenza annuale presentino ricorso al giudice del lavoro: parliamo, quindi di un numero ancora altissimo di potenziali ricorrenti. Se a questi si potranno aggiungere anche gli altri precari, allora staremmo parlando di un potenziale ‘buco’ per lo Stato ben oltre i 100 milioni di euro stimati nei giorni passati”, conclude Pacifico.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso ( 2022/2023 e 2023/2024), usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva;
2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 600,00 + 30% (ex comma 1 bis dell’art. 1 DM 55/2014, introdotto dall’art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 21,50), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all’udienza del 05/06/2024
Il Giudice
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di LA REDAZIONE
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