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Carta docente, a Castrovillari precario risarcito con 2.500 euro: il tribunale estende il diritto a tutti i supplenti

Il tribunale del lavoro riconosce il risarcimento a un docente precario per la Carta docente, stabilendo che anche le supplenze brevi devono godere dell’aggiornamento per garantire la qualità...


"Sulla carta annuale per la formazione del personale docente da estendere a tutto il personale, anche supplente, vi sono delle precise espressioni “del Consiglio di Stato e dell’ordinanza della CGUE”, che hanno prodotto una “ormai consolidata lettura della disciplina in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un’equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio (anche attraverso lo strumento in questione), che deve essere assicurata a tutto il personale docente, nella prospettiva di garantire la qualità dell’insegnamento”.


A scriverlo è stato, una settimana fa, il Tribunale di Castrovillari - sezione civile, settore lavoro - dopo avere esaminato il caso di un insegnante che, difeso dai legali Anief, ha presentato ricorso per il mancato riconoscimento della carta del docente in ognuna delle cinque annualità – tra il 2018 e il 2023 - in cui ha prestato servizio a termine.

Nella sentenza, che ha prodotto un risarcimento del ricorrente con 2.500 euro, il giudice ha ricordato poi che “sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, affermando” dei “principi di diritto”, il primo dei quali prevede che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.


Infine, sempre il Tribunale di Castrovillari ha affrontato il caso delle supplenze di tipo “breve e saltuario”, poiché alcuni dei contratto stipulati dal ricorrente difeso dai legali Anief erano di questa tipologia: il giudice del lavoro - dopo avere esaminato normativa, giurisprudente e pareri espressi sul caso da altri giudici – ha ricordato che “deve evidenziarsi che la CGUE con la recentissima sentenza C-268-24 del 3 luglio 2025, nel rispondere ai quesiti sollevati con il rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Lecce –

che chiedeva se la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto Cass.29961/23), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo annuale di euro 500, per l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata - ha affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui”.


“A Castrovillari - ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è stata confermata la linea vincente del nostro sindacato sulla Carta del docente: è un diritto di tutto il personale insegnanti, precari compresi, come bene evidenziato tra il 2022 e il 2023 dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e infine dalla Corte di Cassazione. Non solo, di recente vi è stata più di una decisione rilevante a favore dei docenti precari che hanno stipulato contratti per brevi periodi. Anche loro, quindi, sarebbe buona cosa che presentino ricorso gratuito i legali Anief per recuperare i soldi per l’aggiornamento degli ultimi cinque anni, più i dovuti interessi”.



LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

P.Q.M.Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così

provvede:1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, dell'importo nominale di € 2500,00.2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore del legale costituito, dichiaratosi procuratore antistatario, che liquida in € 750,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuto".


di LA REDAZIONE





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