Carta del docente, il Tribunale di Pavia riconosce il bonus anche ai precari con supplenze brevi e saltuarie
La sentenza del Tribunale di Pavia riconosce il diritto alla Carta del docente anche ai precari con supplenze brevi e saltuarie, richiamando i principi della Corte di...

La Carta del docente non può essere negata a un insegnante soltanto perché ha lavorato con un contratto di supplenza breve. È quanto emerge da una sentenza del Tribunale del lavoro di Pavia, che ha accolto il ricorso presentato dai legali dell'Anief per un docente a tempo determinato, riconoscendogli il diritto al beneficio per l'anno scolastico 2025/2026.
La decisione assume particolare rilievo per il personale precario che, pur svolgendo attività didattica nelle scuole, è rimasto escluso dall'assegnazione del bonus destinato alla formazione professionale. Nel motivare la pronuncia, la giudice ha richiamato la giurisprudenza europea sul principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. “L’ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea”.
Il riferimento è anche all'ordinanza del 18 maggio 2022, relativa alla causa C-450/21, che ha affrontato l'incompatibilità della normativa italiana con il principio europeo di parità di trattamento. La sentenza richiama inoltre il Consiglio di Stato, che già nel 2022 aveva evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dagli strumenti di formazione fosse in contrasto con l'esigenza di garantire la qualità dell'insegnamento. “Nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Il passaggio più significativo riguarda però le supplenze brevi e saltuarie. La giudice richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 3 luglio 2025, causa C-268/24, che ha affrontato proprio la limitazione del beneficio ai contratti annuali o fino al 30 giugno. Secondo la ricostruzione contenuta nella pronuncia di Pavia, la Corte europea ha evidenziato che l'attività didattica svolta dai supplenti brevi non è sostanzialmente diversa da quella degli insegnanti di ruolo. “Il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest’ultimo”.
La durata dell'incarico, dunque, non rappresenta di per sé una ragione sufficiente per escludere il personale dall'accesso agli strumenti di aggiornamento.
La giudice sottolinea inoltre che anche chi viene chiamato per pochi giorni o settimane contribuisce alla programmazione didattica dell'istituto.
“Alla luce dell’obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi”.
Un'esclusione ancora meno giustificabile, secondo il ragionamento richiamato nella sentenza, considerando che i supplenti all'inizio della carriera o impegnati in scuole e discipline differenti possono avere esigenze formative particolarmente rilevanti.
Esaminata la documentazione relativa ai rapporti di lavoro del ricorrente, il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto al beneficio. “Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto del ricorrente all’assegnazione del bonus economico per l’anno scolastico per il quale è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tale periodo”.
Nel dispositivo, la giudice “accerta e dichiara il diritto del ricorrente [...] a ottenere la ‘carta docente’ per l’anno scolastico 2025/2026” e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio, o uno strumento equivalente. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 270 euro, oltre agli accessori previsti. La pronuncia riguarda il caso specifico esaminato dal Tribunale, ma rafforza l'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del diritto alla formazione anche per i docenti con incarichi di breve durata. Non determina, da sola, un'erogazione automatica del beneficio a tutti i supplenti esclusi.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI PAVIA
Per questi motivi la giudice del lavoro, visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente XXXX XXXX a ottenere la “carta docente” per l’anno scolastico 2025/2026 e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per il predetto anno;
2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 270,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
di La Redazione
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