Bonus psicologo, apertura della procedura per la presentazione delle domande dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025 (scarica pdf)
- La Redazione

- 18 ago
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"Ripartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all’efficiente utilizzo del ... "

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, recante “Ripartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo”. Al riguardo, d’intesa con il Ministero della Salute, si comunica che a decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il D.I. 10 luglio 2025 prevede che, al momento della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro.
Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori dettagliate istruzioni operative.
Messaggio Inps
di CLAUDIO CASTAGNA
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