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Blocco stipendiale 2013, Cassazione: gli anni contano per la carriera, ma non per lo stipendio

Per il personale AFAM gli anni del blocco restano validi come servizio prestato, ma non consentono di anticipare lo scatto stipendiale né di…

Un chiarimento importante arriva dalla Corte di Cassazione sul blocco degli scatti stipendiali applicato tra il 2012 e il 2014. A rivolgersi ai giudici erano stati alcuni docenti delle istituzioni AFAM: conservatori, accademie e gli altri istituti di alta formazione artistica e musicale.

La questione nasceva da una situazione poco chiara. In quegli anni i docenti avevano lavorato normalmente, senza alcuna interruzione.

Una legge per il contenimento della spesa pubblica, però, aveva bloccato gli effetti economici di quel periodo. I docenti chiedevano quindi che quegli anni fossero conteggiati anche a livello economico, per anticipare il passaggio alla fascia stipendiale successiva e ottenere gli arretrati.

La Corte ha respinto questa richiesta, ma non ha cancellato il valore di quegli anni. Ha piuttosto chiarito che il blocco agisce solo su un aspetto specifico: lo stipendio non aumenta prima del previsto, e non spettano somme arretrate. Chi, per fare un esempio concreto, si aspettava lo scatto dopo nove anni di servizio, deve fare i conti con uno slittamento, perché quel periodo non fa media ai fini della progressione economica.


Diverso è il discorso quando si guarda alla carriera nel suo complesso. Qui il servizio prestato nel triennio non viene messo in discussione: resta pienamente valido per il trasferimento, per la posizione in graduatoria interna, per l'individuazione del personale in esubero e per l'accesso a concorsi o selezioni.

C'è poi un ultimo aspetto, forse il più tecnico, che i giudici hanno voluto precisare: il blocco non esaurisce i suoi effetti nel triennio 2012-2014. Anche negli anni successivi, chi ha attraversato quel periodo continua a vedere posticipata la data del proprio scatto, perché il conteggio riparte da dove si era interrotto.


Questo, secondo la Cassazione, non equivale a rendere permanente una misura pensata come temporanea: la norma resta circoscritta a quelle sole annualità, anche se le sue conseguenze si prolungano nel tempo.

Il risultato pratico è che scuole e amministrazioni si trovano a gestire due percorsi paralleli per lo stesso periodo di servizio: uno vale per la carriera, l'altro per lo stipendio, e i due non coincidono.


di Leandro Castagna


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