Asti, docente precario di religione risarcito: il tribunale accoglie la tesi dell’Anief per 19 anni di contratti a termine
- La Redazione

- 26 feb
- Tempo di lettura: 5 min
Il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a corrispondere 68.540 euro più interessi a un insegnante lasciato precario nonostante posti disponibili, per abuso nella reiterazione dei contratti

"Un’altra maxi sentenza risarcitoria condanna l’amministrazione per l’organizzazione del reclutamento dei nostri insegnanti, lasciati precari per anni in barba alla normativa europea e ai principi della Costituzione italiana: ad emetterla, stavolta, è stato il tribunale ordinario di Asti, che ha deciso di risarcire con sentenza un insegnante, costretto a fare il supplente per quasi 20 anni pur in presenza di posti vacanti e disponibili, con “un’indennità risarcitoria pari ad € 68.540,4, corrispondente a 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo”.
Nella sentenza, il giudice di Asti, dopo avere fatto ampi riferimenti alle posizioni espresse dalla Corte di Giustizia europea e dalla Corte di Cassazione italiana, ha ricordato che “l’odierna parte ricorrente ha prestato servizio in forza di una serie di ripetuti contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica a partire dall’anno scolastico 2005/2006 e sino all’a.s. 20024/2025 e per la durata dell'intero anno scolastico, ossia da settembre sino al 31 agosto dell'anno successivo, senza indicazione di alcuna causale e senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli secondo la cadenza triennale prevista dall'art. 2, comma 2, della L. n. 186/2003, ciò che secondo la Corte di Cassazione determina "l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro”.
Pertanto, il tribunale di Asti è giunto alla conclusione che “a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, l’Amministrazione convenuta ha aggiunto a tale carenza una propria inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all’indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell’avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo (v. art. 3, comma 2, L. n. 186/2003). È, infatti, pacifico che, dopo un primo concorso svoltosi nel 2004 dopo l’entrata in vigore della legge, non sono stati più indetti i concorsi previsti dalla disposizione da ultimo richiamata, sino al 2024”.
“Quanto poi al concorso straordinario indetto sulla base del D.P.C.M. 22.2.2024 – ha ancora spiegato il giudice ordinario -, deve rilevarsi come trattasi di procedura selettiva e non automatica, da svolgersi mediante “prova orale didattico-metodologica”, espressamente “finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato”, la quale, dunque, può avere esito positivo come negativo. In altri termini, il concorso in parola, passando attraverso una valutazione di merito del candidato, realizza una mera «astratta “chance” di stabilizzazione», che la giurisprudenza di legittimità ha giudicato inidonea a cancellare l’illecito, non essendovi certezza circa il conseguimento del posto di ruolo (Cass., sez. L., n. 30779/2025 del 23.11.2025)”.
Concludendo, il giudice ha quindi ricordato che “i contratti a termine oggetto di causa, nel complesso, hanno ampiamente superato il menzionato triennio ipotetico (legale) di svolgimento dei concorsi, sicchè è senza dubbio integrata la fattispecie di abuso, con conseguente diritto al risarcimento del danno, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio”.
Pertanto, “con riferimento alla liquidazione” del docente ricorrente “deve ritenersi applicabile l’art. 12, dl 131/24 che ha modificato l’art. 36, comma 5, dlgs 165/01, che attualmente prevede che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, il giudice ha considerato che “la reiterazione abusiva ha avuto luogo, come sopra indicato, per 240 mesi, sicchè alla luce dei criteri sopra richiamati si stima equo individuare l’indennità risarcitoria nella misura pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, attribuendo mezza mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione, oltre il trentaseiesimo mese e sino al 102simo mese, e una mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione, dal 103simo mese in avanti, considerato il limite minimo di 4 mensilità e il massimo di 24 mensilità, così adeguatamente valorizzando la finalità sanzionatoria della nuova norma in rapporto al numero di contratti e alla durata complessiva del rapporto, e quindi in € 68.540,4 (pari a € 2.855,85 * 24)”. Infine, il tribunale piemontese ha anche stabilito che “alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “queste sentenze sono la conseguenza dalla cattiva applicazione, tutta italiana, della Direttiva UE 70/CE del 1999 che impone agli stati membri di stabilizzare i precari, in presenza di posti privi di titolare, dopo 36 mesi di servizio anche non continuativo. Le ‘bacchettate’ non sono poi arrivate solo dai giudici nazionali, ma ricordo che di recente c’è stato anche il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea, proprio per il surplus di supplenze e per le mancate immissioni in ruolo. La verità è che continuare a tenere in piedi un sistema di reclutamento che auto-produce 200mila supplenze l’anno e a mandare in pensione tanti docenti da precari, spesso di religione, è una sconfitta del sistema scolastico e del buone senso”, conclude il sindacalista autonomo.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
P.Q.M
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, a pagare a parte ricorrente un’indennità risarcitoria pari ad € 68.540,4, corrispondente a 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo;
- condanna il Ministero convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 5.896,00 per compenso, oltre € 259 per rimborso contributo unificato, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE
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