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Assunzioni da GPS I Fascia Sostegno 2026: la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura? E la mancata indicazione di talune sedi? Facciamo chiarezza

Assunzioni da GPS I Fascia Sostegno 2026: la mancata presentazione dell’istanza comporta...

Un aspetto sul quale appare opportuna un'attenta analisi è proprio quello riguardante le assunzioni in ruolo da GPS I Fascia Sostegno.

Ribadiamo che anche per l’anno scolastico 2026/2027 è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigenteivi compresi gli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno.


Si ricordi che, stante quanto disposto espressamente dalla Circolare ministeriale sulle supplenze relativamente all'anno scolastico 2026/2027, si potrà procedere alla compilazione della domanda nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00).


L'istanza potrà essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” - “Informatizzazione nomine supplenze”


A tal proposito prevista nella domanda un'apposita sezione per le nomine finalizzate al ruolo da GPS I Fascia sostegno per gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle GPS I Fascia.

In questa sezione si potranno esprimere le preferenze che riguardano posti al 31 agosto perché le nomine finalizzate al ruolo possono avvenire solo su posti in organico di diritto.

Si potrà indicare scuola, distretto, comune, o intera provincia, in ordine di preferenza.


La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura? E la mancata indicazione di talune sedi?

  • La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

  • La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

  • L’eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia non determina il rifacimento delle operazioni.


I DOCENTI RISULTANTI RINUNCIATARI POTRANNO PARTECIPARE ALLA MINI CALL VELOCE?

Non dimentichiamo, inoltre, che i docenti risultanti rinunciatari non potranno presentare domanda alla mini call veloce, qualora interessati.


La circolare ministeriale, infatti, dispone espressamente che:

"I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS".



di Valentina Tropea





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