NESSUNA DECURTAZIONE DALLO STIPENDIO
Com’è noto dal 15 dicembre entrerà in vigore l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
L’articolo 31 comma 5 della legge n.69/2021 specifica che: “l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali paritarie e del sistema integrato di educazione e d'istruzione (…) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.
Conseguentemente, come segnalato dalla FLC CGIL, per coloro che si sottopongono alla somministrazione vaccinale anti covid è possibile usufruire di una giornata di assenza lavorativa, senza comportare nessun tipo di trattenuta o riduzione stipendiale. Per eventuali complicazioni dovute da postumi vaccinali è invece previsto l'ordinario regime di malattia.
L’obbligo vaccinale interessa il seguente personale scolastico:
del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie);
delle scuole non paritarie;
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS);
L’articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede “1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”.
di VALENTINA ZIN