Anief, 300 partecipanti al convegno sulla "condizione di disabilità". Giorno 8 aprile convocata assemblea online sulle procedure illegittime di determinazione delle ore di sostegno (Link)
- La Redazione

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"L'individuazione dell'alunno con disabilità ai fini scolastici e l'accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992 sono procedimenti distinti e autonomi... "

Quasi 300 insegnanti hanno partecipato al convegno promosso da ANIEF e Federazione Osservatorio 182, tenutosi ieri 31 marzo a Palermo e dedicato all'evoluzione normativa dell'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Al convegno sono intervenuti Marcello Pacifico, Presidente Nazionale ANIEF, Giovanni Portuesi, Presidente ANIEF Sicilia, Emanuele Panebianco, Presidente Provinciale ANIEF Palermo, ed Evelina Chiocca, Presidente della Federazione Osservatorio 182.
Nel corso dei lavori sono stati affrontati i seguenti temi.
L'individuazione dell'alunno con disabilità ai fini scolastici e l'accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992 sono procedimenti distinti e autonomi. L'interpretazione autentica fornita dall'art. 2, comma 1, del D.L. 324/1993 (convertito dalla L. 423/1993) ha stabilito che l'individuazione scolastica «non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa». Lo studente in possesso del solo verbale di individuazione ai fini scolastici ha pieno diritto al sostegno didattico.
In Sicilia, la Direttiva Assessoriale del 7 febbraio 2007 ha confermato il principio in termini inequivocabili: l'accertamento ai fini scolastici «prescinde dall'eventuale riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 4» e «non è subordinata a ratifica da parte della commissione medica».
Le ore di sostegno sono determinate dal GLO attraverso il PEI, non dalle certificazioni sanitarie. La certificazione orienta il GLO, ma non lo vincola. Anche in assenza della connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, il GLO può richiedere il massimo delle ore, purché la richiesta sia adeguatamente motivata. Il fondamento normativo risiede nel principio delle «effettive esigenze rilevate» stabilito dall'art. 2, comma 413, della L. 244/2007, come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/2010, e nell'art. 19, comma 11, del D.L. 98/2011 (convertito dalla L. 111/2011).
L'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione (ASACOM), erogata dall'ente locale ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. 104/1992, spetta anche all'alunno riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1. Le Linee Guida regionali siciliane (D.A. 81/2020) ammettono, in alternativa al verbale di gravità, il certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'ASP. Il D.A. 64/2022 include tra i beneficiari gli alunni in possesso di documentazione dello specialista ASP attestante l'alta intensità di cura.
I verbali con termine di rivedibilità scaduto non legittimano la sospensione dei servizi. Il D.A. 81/2020 stabilisce che «in nessun caso potranno essere sospesi i servizi essenziali nelle more del rinnovo» delle certificazioni. L'art. 25, comma 6-bis, del D.L. 90/2014 (convertito dalla L. 114/2014) tutela tutti i diritti acquisiti in pendenza di revisione.
Il D.Lgs. 62/2024, la cui entrata in vigore generalizzata è prevista per il 1° gennaio 2027, riscrive l'intero paradigma dell'accertamento: la parola «handicap» è sostituita da «condizione di disabilità», la Valutazione di Base è affidata all'INPS con rilascio di un certificato polifunzionale, e i livelli di sostegno (lieve, medio, elevato, molto elevato) sostituiscono la precedente distinzione tra comma 1 e comma 3. Il principio di non regressione sancito dall'art. 35 garantisce il mantenimento di tutti i diritti riconosciuti dalla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2026.
L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'8 APRILE
Alla luce di quanto emerso dal convegno, ANIEF ha convocato un'assemblea nazionale online per martedì 8 aprile 2026 (ore 8:00), aperta a tutti gli insegnanti, per discutere le azioni da intraprendere contro le procedure illegittime di determinazione delle ore di sostegno. L'assemblea è accessibile al link https://anief.org/as/HY95.
di LA REDAZIONE



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