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SUPPLENZE DA GRADUATORIE D'ISTITUTO: LA MANCATA ASSUNZIONE DI SERVIZIO DOPO L'ACCETTAZIONE O LA MANCATA RISPOSTA EQUIVALE A RINUNCIA?

Supplenze da Graduatorie d'Istituto (GI). Ci si pone al riguardo un quesito: La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, equivale alla rinuncia esplicita?



Supplenze da Graduatorie d'Istituto (GI)

Ci si pone al riguardo un quesito: La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, equivale alla rinuncia esplicita?

A tale quesito possiamo rispondere in senso affermativo.


La normativa di riferimento è proprio la disposizione di cui all'art.14, comma 2, lettera a), dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.


Tale norma dispone che:

  • la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

  • Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;

  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.


Occorre poi distinguere la rinuncia esplicita dall'abbandono dal servizio.

In quest'ultimo caso la normativa di riferimento è data dall'art.14, comma 2, lettera b), dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.

Tale disposizione prevede espressamente che:

"L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime".



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di VALENTINA TROPEA




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