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Supplenze brevi: le sostituzioni interne fino a 10 giorni avranno priorità?Ricorrere a supplenze temporanee esterne per periodi inferiori o pari a dieci giorni diviene possibilità residuale?Novità MIM

Supplenze brevi: i dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni con personale...

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso apposita circolare, ha fornito utili delucidazioni in merito alla copertura delle supplenze brevi, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Analizziamo assieme tutte le NOVITÁ introdotte in materia.

Sostituzioni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

Sulla base del nuovo quadro normativo, i dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha infatti introdotto una modifica all’articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo che “il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia”.


Si fa riferimento dunque ad un obbligo e non ad una facoltà. Ricorrere a supplenze temporanee esterne per periodi inferiori o pari a dieci giorni diviene pertanto possibilità residuale e subordinata ad una specifica motivazione di natura didattica.


Sostituzioni nelle scuole primarie e sui posti di sostegno

Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.


Per la scuola primaria e per i posti di sostegno, invece, il dirigente scolastico può (quindi non si tratta di un obbligo ma di una facoltà) provvedere a coprire le supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia .


Inoltre, il dirigente scolastico – ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – può conferire supplenze brevi e saltuarie solo dopo aver verificato la possibilità di sostituire il personale assente con docenti già in servizio nella stessa istituzione scolastica, eventualmente utilizzando margini di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico. Tale sostituzione interna deve essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.


Cruscotto “Supplenze brevi e saltuarie”

Si ricordi che a partire dal 15 settembre 2025 è attivo, all’interno del sistema informativo SIDI, il cruscotto “Supplenze brevi e saltuarie”, quale strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di rendere più agevole e trasparente l’attività di rilevazione, consultazione e analisi dei dati relativi alle supplenze brevi e saltuarie.

In questo modo, ciascuna istituzione scolastica può consultare i propri dati e confrontarli con la media delle altre scuole, contribuendo ad una consapevole programmazione delle risorse pubbliche. Il suddetto cruscotto è raggiungibile all’indirizzo https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/miursbs/extensions/miursbs/home.html mediante autenticazione tramite credenziali SIDI oppure SPID/CIE, secondo le modalità già in uso per l’accesso ai servizi del sistema informativo.

Il percorso interno al SIDI è: Applicazioni → Cruscotti → “Supplenze brevi e saltuarie”. A supporto dell’utilizzo del cruscotto è stato predisposto un apposito manuale, denominato “Cruscotto Supplenze brevi e saltuarie – luglio 2025”, disponibile al seguente indirizzo https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/miursbs/extensions/miursbs/CruscottoSBS_Manuale_utente.pdf.


SCARICA LA NOTA MIM (PDF)





di VALENTINA TROPEA





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