"Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del..."
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2025;
possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 aprile 2026. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2026.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni. Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto per le classi quarta e quinta della scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che le scuole, nel corso delle assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, informino i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali. Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio interesse. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto del competente Ufficio di ambito territoriale, affiancare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 31 gennaio 2025 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell’anno scolastico di riferimento.
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli studenti inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
NOTA
di LA REDAZIONE