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RIFORMA RECLUTAMENTO: COME SI CONSEGUE ABILITAZIONE SCUOLA SECONDARIA?

Il nuovo testo di riforma PNR sul reclutamento docenti


Il nuovo testo di riforma PNRR sul reclutamento, modificato dalla I e VII commissione del Senato, cambia il DL 36 del 30 aprile scorso presentando una serie di nuove disposizioni: come si conseguirà l’abilitazione nella scuola secondaria?

Facciamo riferimento all’articolo 2 terr:

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.


2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.


3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.


4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso 8 del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.


5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.


di CARLO VARALLO

contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it




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