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RICONOSCIMENTO ANNO 2013 ai fini della PROGRESSIONE DI CARRIERA del personale scolastico: udienza in Corte di Cassazione conclusa. Per il MIM “sarebbe un problema per le casse dello Stato"

Si è svolta davanti alla sezione lavoro della Corte di Cassazione l’udienza riguardante il ricorso presentato dal MIM contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze: oggetto del contenzioso è proprio il riconoscimento dell’anno 2013...


Si è svolta davanti alla sezione lavoro della Corte di Cassazione l’udienza riguardante il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze: oggetto del contenzioso è proprio il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera del personale scolastico.


Facciamo riferimento, più dettagliatamente, al blocco degli avanzamenti retributivi inserito per motivi di finanza pubblica che ha determinato l'esclusione dell'anno 2013 dai conteggi utili finalizzati alla progressione stipendiale e giuridica del personale scolastico.


La questione, posta al vaglio della Corte di Cassazione, trae origine da un ricorso presentato da una docente al Giudice del Lavoro di Lucca a seguito del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nel 2013, in applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 122/2013, derivato dal D.L. 78/2010. La docente, pertanto, richiedeva espressamente che l'anno le fosse riconosciuto ai "soli fini giuridici”.


Il Tribunale di Lucca, in prima istanza, aveva rigettato il ricorso “sostenendo che la normativa sul blocco dovesse essere interpretata in senso ampio, escludendo completamente ogni valore dell’attività lavorativa svolta nel 2013”; la Corte d’Appello di Firenze aveva, invece, accolto il ricorso della docente “affermando che il blocco retributivo previsto dalla normativa avesse carattere temporaneo (in linea con le pronunce della Corte Costituzionale) e si riferisse esclusivamente alla sospensione degli incrementi economici, non anche alla validità giuridica del servizio prestato”.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso così di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze  perché “l‘interpretazione letterale del testo normativo (il DPR 122/2013, derivato dal D.L. 78/2010), non avendo distinto tra aspetto giuridico ed economico, non permetterebbe una interpretazione costituzionalmente orientata come quella proposta dalla Corte di Appello di Firenze.


Ad ogni modo si attende il deposito della sentenza, che potrebbe fornire indicazioni più nette rispetto all’Ordinanza n. 16133/2024 emessa lo scorso anno dalla stessa Corte di Cassazione: i giudici “avevano evidenziato che le norme sul blocco retributivo per l’anno 2013 andavano interpretate restrittivamente, trattandosi di disposizioni eccezionali. Secondo quella lettura, la misura di contenimento della spesa non doveva avere ripercussioni sulla progressione giuridica di carriera, contribuendo a moltiplicare i ricorsi presso i Tribunali del lavoro”.


Per il Ministero dell’istruzione e del merito “sarebbe un problema per le casse dello Stato”.


A tal proposito però il legale Anief Walter Miceli ha così dichiarato: “non possono pagare gli inseganti, era una scelta legata alla crisi economica, adesso lo spread non è più a 500 punti base. Devono essere ancora gli insegnanti a pagare per crisi finanziarie spesso dovute a scelte politiche discutibili da parte dei nostri governanti?”


“Riteniamo che sia opportuno per l’amministrazione prevenire eventuali contenziosi, anche per evitare aggravi sulle risorse dello Stato e ribadiamo la necessità di un’azione politica, oltre ad una destinazione più ampia delle risorse contrattuali nei cedolini del personale insegnante”, questo quanto affermato anche dal coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.




di VALENTINA TROPEA

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