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Precari, carta docente: per il Giudice di Padova va assegnata anche a coloro che non insegnano purché siano ancora inseriti in graduatoria

"Quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella..."

La Carta del docente va anche a quei precari che in passato hanno svolto supplenze per almeno 5 mesi per anno scolastico e che oggi possono trovarsi disoccupati o a svolgere un’altra attività lavorativa: basta che siano ancora presenti nelle graduatorie delle supplenze o di merito utili all’assunzione a tempo indeterminato.


A scriverlo è il Tribunale del Lavoro di Padova nell’esaminare il ricorso di un insegnante che ha presentato ricorso, difeso dai legali Anief, per non avere ricevuto la card annuale da 500 euro introdotta nel 2015 per favorire l’aggiornamento professionale diventato con la stessa legge (la 107/15) anche obbligatorio. Nell’esprimersi favorevolmente alla tesi difensiva degli avvocati che operano per il giovane sindacato, il giudice del lavoro ha spiegato – anche sulla base dell’art. 3 co. 2 DPCM 28 novembre 2016 - che si procede al “riconoscimento del beneficio in questione qualora il docente che abbia svolto supplenze per anni scolastici precedenti, durante i quali non ha ottenuto la Carta docente, non sia attualmente in servizio, purché permanga la sua iscrizione alle liste” di attesa per svolgere supplenze o essere immesso in ruolo.


Per il resto, il giudice ha motivato l’assegnazione della Carta anche ai supplenti  ricordando che la Corte di Giustizia Europea “ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,


di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450)”.


Inoltre, nella sentenza è stata rammentato che “il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide coni precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo”.


Infine, è stata citalta la Corte di Cassazione, la quale in sede di rinvio pregiudiziale (Cass. n. 29961/23 cit.), laddove ritiene che “l’art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4, punto 1, dell’Accordo Quadro” ricordando che “ È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato,


sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (v. Cass. 28.11.2019 n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 3011, Rosada Santana)”. E tale equiparazione, ha ancora osservato la Cassazione, sempre con la sentenza dell’autunno 2023, riguarda “il lavoratore a tempo determinato” che “è stato assunto a termine, nell’anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto”, con supplenza fino al termine delle lezioni, al 30 giugno o 31 agosto.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “diventa sempre più larga la platea di beneficiari che possono presentare ricorso gratuito patrocinato dall’Anief, al fine arrivare a farsi risarcire fino a 3.500 euro più gli interessi maturati: adesso, i giudici, come quello di Padova, puntualizzano che l’importante è avere svolto almeno 5 mesi di servizio di insegnamento per anno scolastico. E che il precario o ex precario sia ancora potenzialmente interessato alle supplenze essendo presente nelle graduatorie. Non è indispensabile essere in servizio. Per il resto, ci hanno pensato la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e laCorte di Giustizia Europea a ribadire il concetto: la Carta da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del docente va anche ai precari, punto”


CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,

1) accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per l’anno scolastico 2020-2021 e, per l’effetto,

2) condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 500,00;

3) condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 450,00 per compenso – oltre all’incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.


di LA REDAZIONE

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