Docenti e ATA: al via con la NASpI, anche anticipata? Chi può presentare la domanda nel 2026 ? Cosa accade se ricevo una supplenza durante la disoccupazione?
- La Redazione

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"Possono presentare domanda di NASpI i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato. Tutte le info anche su NASpI anticipata..."

L’anno scolastico 2025/2026 volge ormai al termine e per oltre 300mila supplenti della scuola, tra docenti e ATA, si apre una fase delicata: quella della domanda NASpI, l’indennità di disoccupazione riconosciuta dall’INPS a chi perde involontariamente il lavoro.
In questo periodo è fondamentale prestare attenzione soprattutto ai tempi di presentazione della domanda, perché la decorrenza dell’indennità cambia a seconda del giorno in cui viene inoltrata la richiesta. Presentare la NASpI troppo tardi può infatti comportare la perdita di giorni di indennità.
Chi può presentare la domanda nel 2026 ?
Possono presentare domanda di NASpI i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato che, alla scadenza del contratto, si trovino in stato di “disoccupazione”. I requisiti da soddisfare sono i seguenti:
Perdita involontaria del lavoro;
Stato di disoccupazione;
Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto.
Può fare domanda anche chi ha lavorato con supplenze annuali, contratti al 30 giugno o al 31 agosto, supplenze temporanee concluse per scadenza naturale e anche più contratti a tempo determinato nell’arco dello stesso anno scolastico.
In presenza di contratti brevi o contributi discontinui è comunque consigliabile verificare preventivamente la propria posizione previdenziale prima dell’invio della domanda. Per il 2026 la novità è la NASpI anticipata. Un'opportunità che interessa chi vuole avviare un’attività lavorativa autonoma, fare impresa o entrare in una cooperativa. In particolare consente di ricevere in modo anticipato l’importo residuo della NASpI destinato all’avvio di un’attività autonoma, d’impresa o cooperativa. Dal 2026 però l’anticipazione non verrà più erogata in un’unica soluzione: la somma sarà infatti corrisposta in due rate, pari al 70% e al 30%, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026. La richiesta di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del contratto. Ma se viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del contratto; se viene presentata dopo, decorre dal giorno successivo alla presentazione. Presentare la domanda entro 8 giorni quindi consente di non perdere nemmeno un giorno di indennità.
Inoltre, ricordiamo che la domanda di NASpI viene accompagnata automaticamente alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro. Entro 15 giorni va attivato il percorso con il Centro per l’Impiego, tramite la piattaforma SIISL. Non frequentare il percorso può comportare sanzioni fino alla perdita dell’indennità.
SUPPLENZA DURANTE LA NASpI
Se durante la NASpI si accetta una supplenza occorre prestare attenzione al reddito, infatti, con un reddito entro gli 8.500 euro annui la NASpI non decade, ma si riduce dell’80%.
TABELLA RIEPILOGATIVA:
Voce | Dettaglio |
Requisito contributivo | Minimo 13 settimane nei 4 anni precedenti |
Termine per la domanda | Entro 68 giorni dalla cessazione |
Decorrenza entro 8 giorni | Dall’8° giorno dopo la cessazione |
Decorrenza oltre 8 giorni | Dal giorno successivo alla domanda |
Soglia di calcolo 2026 | 1.456,72 euro (Circolare INPS n. 4/2026) |
Importo massimo mensile lordo | 1.584,70 euro |
Durata massima | 24 mesi |
NASpI anticipata | In due rate: 70% + 30% (novità 2026) |
di La Redazione




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