top of page
SPONSORIZZATE FB.png

MOBILITÀ 2024, VINCOLI DI PERMANENZA TRIENNALI. POSSIBILI SOLO DELLE DEROGHE O ANCHE LA LORO ABOLIZIONE?

Aggiornamento: 28 feb

"Per comprendere appieno una questione così delicata e allo stesso tempo così rilevante, come lo è quella relativa alla mobilità dei docenti 2024,occorre un’analisi più approfondita del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL)..."




Per comprendere appieno una questione così delicata e allo stesso tempo così rilevante,come lo è quella relativa alla mobilità dei docenti 2024,occorre un’analisi più approfondita del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL),per il comparto dell’Istruzione e della ricerca,relativo al periodo 2019-2021, nonchè del Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI), alla luce dell’accordo firmato tra il Ministero dell’Istruzione e del merito(MIM) e i sindacati di settore per l’aggiornamento del contratto integrativo (CCNI) sulla mobilità di docenti e ATA. Si tratta di un addendum integrativo del contratto che, in modo essenziale, riporta le nuove acquisizioni,sostituendo solo le parti soppresse o riviste del testo vigente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoscritto l’Ordinanza Ministeriale n. 30 che disciplina le operazioni di mobilità del personale docente educativo e ATA della scuola per l’anno scolastico 2024/2025, e l’Ordinanza Ministeriale n. 31 per quella degli insegnanti di religione cattolica.


Il 18 Gennaio 2024,terminate le procedure di controllo, è stato sottoscritto presso l’ARAN il Contratto Collettivo nazionale di lavoro (CCNL),per il comparto dell’istruzione e della ricerca,relativo al periodo 2019-2021. Il contratto è entrato in vigore il 19 Gennaio 2024.

Nonostante l’aggiornamento  del Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI)Mobilità 2024,viene comunque confermato il vincolo di permanenza triennale per i docenti neoassunti.


A tal proposito,infatti,si ricordi che l’art.399,comma 3, del dlgs. 297/1994 (T.U. in materia di Istruzione,aggiornato alla l. 159/2023), è stato modificato dal D.l. 44/2023, convertito in l.74/2023.

Tale articolo (399,comma 3) così dispone:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.


L’art. 13,comma 5, del dlgs.59/2017,prevede che:

 In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”.




Da tale disposizione si desume il vincolo di permanenza triennale per i docenti neoassunti: tali docenti, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, non possono presentare domanda di mobilità  nel 2024; sono obbligati,quindi,a rimanere nella medesima scuola di assunzione, nello stesso tipo di posto/classe di concorso per non meno di tre anni,compreso il periodo di prova.


Tale norma è stata recepita nel Contratto collettivo nazionale di lavoro(CCNL) 2019-2021,per il comparto dell’istruzione e della ricerca, dove all’art. 30 si stabilisce che:


Sono oggetto di contrattazione integrativa:

 a) a livello nazionale:

 a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021, fatte salve le disposizioni di legge”.

La norma contrattuale recepisce l’art. 58 del D.L. 73/2021,cioè la disposizione legislativa che ha generato i vincoli triennali di mobilità per i neoassunti.


Tuttavia sussistono delle deroghe a tale vincolo di permanenza triennale. Tali deroghe si applicano:


  • ai docenti in sovrannumero o esubero (in questo caso,infatti, il vincolo decade);

  • ai docenti con grave disabilità o che assistono un soggetto con grave disabilità,l imitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso;

  • i docenti possono,comunque, presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;

  • i docenti possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo,ma solo dopo aver svolto l’anno di prova.

 

Per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo,il vincolo è ancora più restrittivo e non prevede deroghe per la legge 104.


Vincolo triennale ripreso successivamente anche dal Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI). Il 21 Febbraio 2024 il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) e i sindacati hanno siglato l’accordo sulla mobilità, con validità per l’a.s. 2024/205.

Tale accordo va ad integrare e modificare il CCNI Mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022,relativo al triennio 2022/23, 2023/24,2024/25, per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal CCNL sottoscritto, in via definitiva, il 18 Gennaio scorso.

Tutto questo alla luce del nuovo quadro giuridico delineato dalle modifiche introdotte dal D.l. 36/2022,convertito in l. 79/2022, dal d.l. 44/2023,convertito in legge 74/2023, nonché dal CCNL 2019/2021.




Esistono vari vincoli alla mobilità dei docenti.

  • Innanzitutto si può parlare di Vincolo sulla preferenza puntuale


L’art. 2/2 del CCNI 2022/2025 dispone espressamente: 


“Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. 


Ai sensi dell’art 2/2 del CCNI 2022/2025, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa.


Tale vincolo triennale non si applica:


  • ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI <<nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza>> (Ad es. personale scolastico docente non vedente;personale emodializzato;personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative,ecc);

  • ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. 


Proseguendo,invece,si ricordi il Vincolo derivante da movimento interprovinciale.


Il vincolo dovuto a trasferimento/passaggio interprovinciale è previsto dall’art. 58, comma 2 ,lettera f), secondo periodo, del DL 73/2021 (convertito in legge 106/2021) ed è stato recepito dall’art. 2/3 del CCNI 2022/25.  In base a tali disposizioni:

  • il docente, che ottiene un trasferimento interprovinciale (indipendentemente dalla preferenza su cui sia stato soddisfatto), può presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente.

Il vincolo in questione non si applica ai docenti:

  • trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta;

  • beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, punti I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.


Dopo le integrazioni e modifiche al CCNI Mobilità, sottoscritto il 18 maggio 2022,possiamo affermare che:

  • Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”. Ciò significa che è stata ottenuta un’equiparazione tra i docenti che ottengono il trasferimento nella provincia e coloro che ottengono il trasferimento interprovinciale.


  • Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis,che dispongono che: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: (art 21 dispone che:“La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda; art 33.comma 3 prevede che: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;art 33,commi 5 e 6: “ Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001(caregivers) che rivestono la qualità di:1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

In conclusione possiamo quindi parlare, in relazione ai vincoli di permanenza triennali, solo di alcune deroghe e non anche di una loro completa abolizione. Si è cercato, infatti, di venire incontro alle esigenze di molteplici docenti, tenendo conto della tutela dei diritti soggettivi di genitori e caregivers, cercando un allentamento di tali vincoli, proprio alla luce di alcuni diritti fondamentali ed inviolabili. La prospettiva è quella di affrontare i problemi in maniera precisa, puntuale e concreta, in attesa di una riforma normativa e di una maggiore partecipazione politica. Le deroghe hanno, infatti, consentito un allentamento del vincolo per alcune particolari categorie di soggetti ma non hanno permesso, alla stessa maniera, di poter abolire definitivamente alcuni vincoli che precludono una continuità didattica agli studenti e non permettono a tanti docenti, in primis genitori, di poter svolgere il loro lavoro con estrema serenità, accanto alle loro famiglie. Si attende,quindi,un quadro normativo più esaustivo che possa dare delle risposte e,soprattutto, fornire delle soluzioni ai tanti problemi, riguardanti i docenti, ancora presenti.


m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000031.23-02-2024
.pdf
Scarica PDF • 345KB

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000030.23-02-2024 (1)
.pdf
Scarica PDF • 463KB



TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE










di VALENTINA TROPEA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


SCARICA ORA L'APP DI ASCUOLAOGGI


SCARICA L'APP ASCUOLAOGGI PER APPLE

SCARICA L'APP ASCUOLAOGGI PER ANDROID

bottom of page