Mobilità annuale 2026/27: Giovedì 9 luglio riunione tra MIM e sindacati. Innalzare la deroga per i figli fino a 16 anni?
- La Redazione

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"Un importante traguardo considerando che il CCNI 2025/28 non ha riconosciuto la stessa opportunità in caso di deroga al vincolo triennale nella mobilità 2026/27..."

Giovedì 9 luglio alle ore 15:00 il Ministero dell'istruzione e del Merito incontrerà i sindacati per definire i dettagli del Contratto Collettivo Integrativo. Al centro del dibattito ci sarà la mobilità annuale 2026 e 2027 del personale docente e ATA.
Solo dopo tale incontro si potrà avere certezza sui profili ammessi, i requisiti stringenti e il cronoprogramma ufficiale delle domande. L'incontro servirà infatti alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, passaggio indispensabile prima della pubblicazione dell'ordinanza ministeriale che disciplinerà modalità e termini per la presentazione delle istanze.
Ogni anno resta un dubbio fondamentale, se ci sia la possibilità di concorrere per una classe di concorso diversa da quella di titolarità. (In un nostro precedente articolo abbiamo attenzionato tale questione rispondendo al quesito in relazione all'anno in corso, per ulteriori dettagli (CLICCA QUI) ).
Ricordiamo, inoltre, che la procedura può essere richiesta per due motivi fondamentali:
ricongiungimento familiare;
tutela della salute.
Nell'ipotesi di CCNI, in merito alla procedura di assegnazione provvisoria, sono state introdotte alcune modifiche contrattuali. Nel dettaglio:
La novità principale è l’introduzione della possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi a un genitore over 65. Un importante traguardo considerando che il CCNI 2025/28 non ha riconosciuto la stessa opportunità in caso di deroga al vincolo triennale nella mobilità 2026/27. Nella stessa circostanza era stata avanzata anche la proposta per innalzare la deroga per i docenti con figli fino a 16 anni, ma, in questo caso, è stata respinta, mantenendo il limite fino a 14 anni.
Resta comunque necessario attendere la sottoscrizione definitiva del contratto e la successiva ordinanza ministeriale per conoscere con certezza la platea dei destinatari, i requisiti richiesti e le modalità operative che disciplineranno la presentazione delle domande.
Assegnazione provvisoria
I motivi per i quali può essere richiesta sono i seguenti:
ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016);
ricongiungimento a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una stabile convivenza anagrafica;
assistenza a parenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92), anche se non conviventi;
gravi esigenze di salute del lavoratore richiedente;
ricongiungimento ai propri genitori.
Utilizzazione
Dedicata a:
soprannumerari/perdenti posto per riduzione di classi nella propria scuola;
docenti di classi di concorso in esubero a livello provinciale;
docenti con titolo di specializzazione che richiedono il passaggio temporaneo da posto comune a posto di sostegno nell’ambito dello stesso grado di istruzione (opzione garantita dall’Art. 2, comma 1, lett. f del CCNI).
di Natalia Sessa
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