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Mobilità 2026, consentita l'assegnazione provvisoria per genitori over 65: approvato l'emendamento. Ecco il TESTO completo. Tutte le NOVITÁ più importanti in merito. Facciamo chiarezza insieme

Mobilità 2026: è stato approvato l'emendamento sull’assegnazione provvisoria per genitori over 65...

La Commissione Bilancio della Camera, impegnata nella conversione in legge del decreto PNRR del 19 febbraio, ha approvato alcuni importanti emendamenti riguardanti la mobilità e il reclutamento del personale scolastico.

Più nel dettaglio è stato approvato l'emendamento (18.7, Miele, Lega) sull’assegnazione provvisoria per genitori over 65: la deroga prevede quindi la possibilità per tutti i docenti, anche i neo-assunti, di presentare domanda di mobilità annuale in presenza di genitori con almeno 65 anni di età.


Si tratta di un aspetto molto importante: precisiamo, infatti, che l'attuale CCNI sulla mobilità aveva escluso questa fattispecie.


Si tratta però solo di un'approvazione parziale e non totale: bocciata, infatti, la richiesta di estendere la deroga anche ai docenti con figli di età compresa tra i 15 e i 16 anni.


A tal proposito Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, evidenziando la necessità di un intervento correttivo, ha così dichiarato espressamente: Bene il primo passo, ma continueremo a chiedere al Governo e ai relatori di riformulare il testo per includere anche i trasferimenti annuali temporanei per i figli fino a 16 anni”.


L’emendamento 18.7, inoltre, prevede anche l’inserimento, negli elenchi regionali per il ruolo, degli idonei del concorso straordinario di cui alla legge 159/2019 che hanno superato la prova scritta.


Inoltre le scuole,  nella definizione della quota del curricolo in autonomia nel primo biennio, saranno obbligate a non creare situazioni di soprannumerarietà o esuberi di personale.


Il testo del decreto legge PNRR, appositamente modificato, approderà in Aula alla Camera e poi successivamente al Senato.


TESTO DELL'EMENDAMENTO

All’articolo 18:

al comma 1, lettera b):

al numero 1), capoverso a), dopo le parole: « comma 8 » è

inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al numero 2), le parole: « tre regioni » sono sostituite dalle

seguenti: « tre regioni, »;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: « 2. All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ferma

restando la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona anziana ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo

2024, n. 29”;



b) al comma 3-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: “il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria” sono inserite le seguenti: “o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,”;

2) al secondo periodo, dopo le parole: “criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti” sono inserite le seguenti: “facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando” e dopo le parole: “nell’ambito di tali concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “nelle prove scritte e orali di tali concorsi o nella prova scritta della procedura straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, è articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: la prima, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco; la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco”.


3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26-bis, comma 1, le parole: “nell’anno scolastico 2023/2024” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno scolastico 2024/ 2025”;

b) all’allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, dopo la lettera b) è inserito il seguente capoverso:

“Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche è utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarietà nell’organico dell’autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero”.

3-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria degli ITS

Academy della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all’articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le

parole: “da soggetti pubblici e privati” sono aggiunte le seguenti: “nonché di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l’ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori è consentita al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attività rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2” »;

18.7

al comma 4: al quarto periodo, le parole: « e al regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « e nel regolamento » e le parole: « di revisione » sono sostituite dalle seguenti: « recante revisione »; al quinto periodo, dopo le parole: « n. 211 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « personale ATA » sono sostituite dalle seguenti: « personale amministrativo, tecnico e ausiliario »;al comma 5, primo periodo,  le parole: « 9 milioni di euro per l’anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro per l’anno 2026 e di 6 milioni di euro per l’anno 2027 »;al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: « semiesonero » sono inserite le seguenti: « , pari a 3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 6 milioni di euro per l’anno 2027, »,le parole: « , quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 6 milioni di euro per l’anno 2027, » sono soppresse e le parole: « delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica, »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro dell’istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, nonché in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 68.066 per l’anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l’anno 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante  riduzione, nella misura di euro 68.066 per l’anno 2027 e di euro 204.198 annui a decorrere dall’anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”  della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito ». 18.7.

di VALENTINA TROPEA







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