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INFANZIA, NUOVI TITOLI DI ACCESSO PER EDUCATORI NEI SERVIZI

"I requisiti richiesti dal DLgs 65/17 e dai decreti applicativi non vanno confusi con quelli previsti dalla legge di bilancio 2018, che ha recepito il “disegno di legge Iori”, per... "


Il Decreto ministeriale 378/18 aveva definito, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera e del Decreto legislativo 65/17, i titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia (0-3) a decorrere dal 2019/2020. Il decreto legge 90/25 come convertito in legge 109/25 (art. 2 comma 1-quater) è intervenuto ulteriormente sulla fase transitoria modificando l’art. 14 comma 3 del DLgs 65/17, sanando una situazione anomala determinata dai ritardi nell’attivazione dei percorsi specifici della laurea L19.Vai al sito di Normattiva.


I requisiti richiesti dal DLgs 65/17 e dai decreti applicativi non vanno confusi con quelli previsti dalla legge di bilancio 2018, che ha recepito il “disegno di legge Iori”, per il profilo di ”educatore professionale socio-pedagogico” che è relativo a tutte le altre professioni educative con esclusione dei servizi per l’infanzia 0-3: vedi la notizia specifica.Il decreto legislativo 65/17 aveva indicato come titoli di accesso:

  1. La laurea in scienze dell’educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia

  2. La laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Con il decreto 378/18:

  1. si definiscono i crediti necessari affinché la laurea L19 sia considerata “specifica”: vedi allegato B.

  2. si definiscono le caratteristiche e i contenuti del corso di specializzazione destinato ai laureati in scienze della formazione primaria (nuovo ordinamento [LM 85bis] e vecchio ordinamento, indirizzo infanzia).

Il decreto legislativo 65/17 (art. 14) aveva anche previsto che ai fini dell’accesso al profilo restassero validi i titoli previsti dalle normative regionali e che fossero fatti salvi gli accessi avvenuti in precedenza (chi era già in servizio).

Nella nota di accompagnamento al Decreto (14176/18), si fornirono ulteriori chiarimenti rispetto alla fase transitoria (ora aggiornata dal DL 90/25) prevedendo come titoli di accesso validi, analogamente a quelli previsti dalle normative regionali, anche:

  • La laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni)

  • La laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione.

Pertanto i titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia (0-3) sono i seguenti:





di LA REDAZIONE



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