GPS 2026-28 per docenti di religione: come funzionano le supplenze in altre discipline, requisiti e limiti
- La Redazione

- 25 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 26 feb
I docenti di religione cattolica possono inserirsi nelle Graduatorie provinciali per le supplenze 2026-28 anche in altre classi di concorso: ecco requisiti, limiti orari e regole di compatibilità

"L’ordinamento vigente permette ai docenti di religione cattolica - sia con incarico annuale sia in possesso del contratto di ruolo - di concorrere per supplenze in altre discipline che non siano l’IRC. Cresce quindi l’attenzione degli insegnanti di religione cattolica per l’aggiornamento delle GPS che valutino, in possesso dei titoli culturali richiesti per una diversa classe di concorso, di inserirsi nelle graduatorie provinciali.
L’insegnamento dell’IRC segue infatti una sua disciplina particolare, legata agli accordi tra Stato e l’Autorità ecclesiastica, ma tale servizio aspecifico non esclude la possibilità di accedere alle graduatorie biennali (2026-2028) destinate alle altre discipline scolastiche d’insegnamento, purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa generale e di concorrere per supplenze in altre discipline. Ciò è previsto anche dall’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio scorso che fornisce le procedure nazionali per il primo inserimento o per l’aggiornamento della propria posizione nelle GPS, le Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze di docenti ed educatori, valide per il prossimo biennio.
Nel caso in cui un docente di religione cattolica ottenga una proposta di supplenza tramite GPS per un insegnamento diverso, occorre verificare attentamente la compatibilità con l’incarico in vigore. Per chi è titolare di un incarico annuale di Religione, l’accettazione di una supplenza su altra classe di concorso è generalmente consentita solo se l’impegno aggiuntivo non supera la metà dell’orario previsto per il relativo ordine di scuola. In termini pratici, questo si traduce in un numero massimo di ore variabile a seconda del grado: più elevato nell’infanzia e nella primaria, più contenuto nella secondaria. La soglia del 50% rappresenta dunque il limite entro il quale può essere garantita la coesistenza dei due incarichi.
Resta però fondamentale che la distribuzione delle ore sia organizzativamente sostenibile e non comprometta il regolare svolgimento del servizio principale. In via preferenziale, il completamento orario viene spesso ricercato nello stesso segmento scolastico, anche se non è esclusa in assoluto la possibilità di operare in un diverso grado, laddove vi siano i presupposti normativi e organizzativi. Per i docenti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato, la situazione è regolata dalle disposizioni contrattuali che disciplinano la possibilità di sospendere temporaneamente il servizio per accettare una supplenza in altra disciplina o in altro grado. In tali casi, attraverso l’istituto dell’aspettativa, il docente può svolgere un incarico a tempo determinato derivante da nomina GPS, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche connesse a tale scelta.
Questa opportunità, per chi è già di ruolo nell’IRC, diventa praticabile dopo la conferma definitiva nel posto, di norma a partire dall’anno successivo al superamento del periodo di prova. Solo da quel momento è possibile valutare l’accesso a supplenze su altre classi di concorso secondo le condizioni previste dal contratto collettivo. Il servizio eventualmente prestato in altra disciplina, se svolto nel rispetto delle regole e debitamente autorizzato, è pienamente riconosciuto come servizio a tempo determinato e può essere fatto valere nei successivi aggiornamenti delle graduatorie, secondo le tabelle ministeriali in vigore.
In conclusione, per i docenti di Religione Cattolica interessati a questa opportunità è essenziale compiere una verifica accurata dei titoli posseduti — compresi eventuali crediti universitari richiesti per la scuola secondaria — e valutare con attenzione l’equilibrio tra incarico principale e supplenze aggiuntive, così da evitare criticità sotto il profilo normativo o il superamento dei limiti orari consentiti (12 ore circa nel primo ciclo e 9 nel secondo), oltreché tenere in debito conto il fatto che l’insegnante di religione non sceglie direttamente la sede o l’ordine di scuola, poiché l’assegnazione dipende dall’idoneità rilasciata dall’autorità ecclesiastica e questo elemento incide inevitabilmente sulle valutazioni relative all’eventuale assunzione di ulteriori incarichi da GPS.
Anief ricorda che per essere collocati nell GPS 2026-28 è necessario presentare la domanda di aggiornamento entro il 16 marzo 2026 secondo le indicazioni fornite all'atto dell'adesione. A questo scopo, è possibile chiedere una consulenza alla segreteria nazionale e alle strutture territoriali Anief. Per la pre-adesione gratuita ad eventuali ricorsi cliccare il seguente link https://anief.org/gps-2026-2028"
di LA REDAZIONE
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