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GPS 2024, RECLAMI NON ACCOGLIBILI: IL SERVIZIO SENZA TITOLO E LE ABILITAZIONI ESTERE COME VENGONO VALUTATI?

GPS 2024, il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini della valutazione solo se...




GPS 2024/2026: Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2024/2026.



Inoltre gli Uffici Scolastici sono alle prese anche con la pubblicazione degli elenchi degli esclusi; molti aspiranti, infatti, sono stati rimossi dalla prima e seconda fascia per la mancanza del titolo di accesso richiesto.



Tuttavia proprio alcuni Uffici Scolastici stanno svolgendo un lavoro ancor più preciso e puntuale, valutanto le domande e chiarendo alcuni aspetti estremamente rilevanti.

Più in particolare l'UffIcio Scolastico di Milano pone l'accento su alcuni Reclami non accoglibili attravero la Nota del 5 Agosto 2024 n.19877.


Servizio senza titolo

La nota del Capo dipartimento n 1290 del 12 luglio 2020, richiamata anche nell’OM 88/2024 (pag. 5) precisa che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini della valutazione solo se il suddetto titolo è posseduto al momento di presentazione della domanda.


Non saranno valutati quindi servizi svolti senza titolo, fino al conseguimento dello stesso, che può essere inserito (e sarà quindi valutato) all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie.



Titoli non dichiarati all’atto della domanda

La nota 1588 dell’11 settembre 2020 e l’art 8 comma 2 dell’OM 88 precisano che ogni titolo deve essere dichiarato, per ciascuna classe di concorso, nel TAB dedicato. Se, quindi, uno o più titoli vengono dichiarati in una sola classe di concorso e non vengono riportati nelle altre, non possono essere aggiunti successivamente dall’Ufficio. Tale intervento, ove richiesto, non verrà effettuato.


Abilitazioni estere

La tabella A/3 sez. A/2 , lettera E, nonché la risposta pubblicata nelle faq ministeriali (vedi domanda n. 27) chiariscono che la sez. A/2 va compilata solo se l’aspirante è in possesso di titoli di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno conseguiti o riconosciuti in Italia. Gli aspiranti in possesso di titoli in attesa di riconoscimento devono essere iscritti con riserva e richiedere lo scioglimento della stessa a partire dalla data riportata sull’atto finale di riconoscimento del titolo. L’Ufficio sta provvedendo a eliminare la sezione A2, ove irregolarmente compilata.



Titoli ulteriori

La tabella A4, allegata all’OM 88, specifica espressamente l’elenco dei titoli culturali da dichiarare come ulteriori rispetto al titolo di accesso. Non è possibile dichiarare come titolo ulteriore, ad esempio, una laurea triennale propedeutica alla laurea magistrale. I punteggi relativi a titoli non ricompresi nell’elenco citato non saranno quindi rettificati.





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di VALENTINA TROPEA




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