Ferie non godute, possono essere pagate? Ecco cosa cambia per docenti e ATA
- La Redazione

- 1 ora fa
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Il decreto PA cambia le regole: se l’amministrazione non mette il dipendente nelle condizioni di utilizzare le ferie, può scattare l’indennità

Per anni, nella Pubblica amministrazione, il principio è sembrato semplice: le ferie vanno utilizzate e quelle non godute, alla fine, non possono essere trasformate automaticamente in denaro. Ora il quadro cambia e la novità interessa direttamente anche il personale della scuola.
Il decreto-legge n. 144 del 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto ed entrato in vigore l’8 agosto, interviene sulla disciplina introdotta nel 2012 e modifica il modo in cui deve essere valutata la mancata fruizione delle ferie.
La domanda che interessa maggiormente docenti e ATA è quindi una sola: se le ferie non sono state utilizzate, saranno pagate?
La risposta non è un sì automatico, ma la nuova disciplina introduce una garanzia importante. Non basta che il dipendente non abbia usufruito delle ferie per considerarle definitivamente perse. L’amministrazione deve dimostrare di averlo messo nelle condizioni concrete di utilizzarle e di averlo informato delle conseguenze di una mancata fruizione.
Il nuovo testo stabilisce infatti che “solo la mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro”.
È una formulazione che sposta il peso della questione dall’assenza della richiesta del lavoratore al comportamento dell’amministrazione. Se il dipendente non ha potuto godere delle ferie perché non è stato concretamente messo nelle condizioni di farlo, l’indennità non può essere esclusa semplicemente sostenendo che le ferie non sono state richieste.
Il dirigente deve fare il primo passo
Per il personale scolastico questo aspetto assume un rilievo particolare. La nuova disciplina attribuisce infatti all’amministrazione una responsabilità precisa: deve consentire al personale di utilizzare le ferie e deve poter dimostrare di averlo fatto.
Per docenti e ATA diventa quindi importante anche il comportamento del dirigente. Il lavoratore deve essere invitato a fruire dei giorni di ferie spettanti e deve ricevere informazioni sufficienti sulle possibilità di utilizzarli e sulle conseguenze di una scelta consapevole di non usufruirne.
Non si tratta soltanto di una comunicazione formale. L’amministrazione deve essere in grado di provare di avere concretamente consentito al dipendente di esercitare il proprio diritto al riposo.
Ed è proprio qui che si trova la vera novità: l’assenza di una richiesta del lavoratore, da sola, non chiude automaticamente la questione.
Per i docenti c’è una regola particolare
Nella scuola, però, il tema delle ferie deve essere letto alla luce dell’organizzazione dell’anno scolastico.
La normativa prevede infatti che il personale docente possa fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali, con esclusione delle giornate impegnate da scrutini, esami di Stato e attività valutative.
Su questo punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16525 del 27 maggio 2026, che ha chiarito le condizioni per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva ai docenti supplenti brevi e saltuari e a quelli con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
La Corte ha distinto due situazioni. Nel periodo compreso tra l’inizio e la fine delle lezioni, per i giorni di sospensione delle attività individuati dai calendari scolastici regionali, non è necessario uno specifico avviso del dirigente. Diversamente, per il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno, l’avviso del dirigente diventa necessario, proprio perché quel periodo è normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative.
Per i docenti supplenti, dunque, il diritto all’indennità sostitutiva va verificato considerando quanti giorni di ferie spettavano e quanti giorni di sospensione delle lezioni consentivano già per legge di fruirne.
Quando le ferie possono essere pagate
Il punto centrale può essere riassunto così: le ferie non diventano automaticamente denaro, ma non possono nemmeno essere considerate automaticamente perse.
Se l’amministrazione ha informato il dipendente, lo ha invitato a utilizzare le ferie e lo ha concretamente messo nelle condizioni di farlo, la situazione cambia. Se invece il lavoratore non ha potuto usufruirne per ragioni riconducibili all’organizzazione del servizio o perché non è stato adeguatamente informato, il diritto all’indennità sostitutiva può rimanere.
La responsabilità dell’amministrazione diventa quindi decisiva. Sarà l’ente a dover dimostrare di avere fatto quanto necessario affinché il lavoratore potesse godere delle ferie.
È una prospettiva particolarmente importante nel pubblico impiego, dove le esigenze organizzative possono rendere complessa la fruizione effettiva dei periodi di riposo.
La Cassazione aveva già cambiato la prospettiva
La nuova disciplina si inserisce, inoltre, in un quadro giurisprudenziale che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato la tutela del diritto alle ferie.
Per la scuola, la sentenza n.16525/2026 della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio particolarmente significativo perché affronta proprio il caso dei docenti a termine e chiarisce che la mancata richiesta delle ferie non è sufficiente, in determinate circostanze, a far perdere il diritto alla relativa indennità.
Il principio assume quindi una portata concreta: il lavoratore non può essere penalizzato per una mancata fruizione che non dipende da una sua scelta consapevole.
Questo non significa, però, che ogni giorno di ferie non utilizzato debba essere automaticamente pagato. La verifica deve essere fatta caso per caso, considerando la tipologia di contratto, il periodo dell’anno, i giorni nei quali era possibile utilizzare le ferie e ciò che l’amministrazione ha effettivamente fatto.
Cosa cambia per docenti e ATA
Per il personale scolastico, la novità può tradursi soprattutto in una maggiore attenzione alle procedure.
Il dirigente non deve limitarsi a organizzare il servizio: deve anche mettere il personale nelle condizioni di utilizzare le ferie, invitarlo a farlo e informarlo delle conseguenze della mancata fruizione.
Per il lavoratore, invece, diventa importante sapere che il semplice fatto di non aver presentato una richiesta non significa necessariamente che ogni diritto economico sia perduto.
Per i docenti supplenti restano inoltre ferme le regole specifiche stabilite dalla normativa scolastica e chiarite dalla Cassazione. La differenza tra il periodo di sospensione delle lezioni e quello successivo alla loro conclusione può incidere direttamente sulla necessità dell'intervento del dirigente e, di conseguenza, sul diritto all'indennità.
La novità, in definitiva, non può essere letta come un assegno automatico per tutte le ferie rimaste inutilizzate. Il vero cambiamento è un altro: prima di considerare perse le ferie, bisogna verificare se il lavoratore sia stato realmente messo nelle condizioni di fruirne.
E quando questo non è avvenuto, la mancata fruizione non può essere semplicemente fatta ricadere sul dipendente.
di La Redazione
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