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Ferie dei supplenti, il Tribunale di Milano si rivolge alla Corte UE: il calendario scolastico basta a perdere l’indennità?

51 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Il caso riguarda una docente con contratti al 30 giugno. Al centro del rinvio, gli avvisi sulla fruizione delle ferie e il possibile trattamento sfavorevole rispetto ai colleghi di ruolo...

Le sospensioni delle lezioni possono ridurre il pagamento delle ferie non godute anche senza un avviso individuale al supplente? È la questione che il Tribunale di Milano ha portato davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sospendendo la causa di una docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito.


Con l’ordinanza del 27 ottobre 2026, il giudice del lavoro Luigi Pazienza ha sottoposto alla Corte due quesiti: uno sulle garanzie necessarie prima della perdita dell’indennità, l’altro sulla parità di trattamento tra insegnanti precari e di ruolo. La controversia riguarda contratti terminati il 30 giugno e ferie che la docente sostiene di non aver utilizzato, senza aver ricevuto un invito individuale a farlo.

Che cosa conta nel calcolo delle ferie da pagare

Il rinvio interviene dopo la sentenza della Cassazione n. 16525 del 27 maggio 2026. Secondo questo orientamento, dall’indennità vanno sottratti i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario regionale durante l’anno, nei quali il docente poteva chiedere le ferie: per questi periodi non serve uno specifico avviso del dirigente.


L’avviso resta invece necessario per il periodo tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative. La distinzione riguarda il pagamento finale: non significa che tutte le vacanze scolastiche siano considerate ferie effettivamente godute.

Il giudice milanese mette in discussione proprio la sufficienza del calendario regionale, osservando che equipararlo all’avvertimento richiesto dalla giurisprudenza europea “potrebbe trasformare un atto generale di organizzazione in una presunzione assoluta di conoscenza e di libera rinuncia”.



Il riferimento è al principio, ribadito dalla Corte UE anche nella causa Comune di Copertino, secondo cui il datore di lavoro deve dimostrare di aver consentito concretamente la fruizione delle ferie e informato il dipendente delle conseguenze della mancata utilizzazione.

Il confronto con i colleghi di ruolo e l’intervento di Anief

L’altro dubbio riguarda gli effetti della scadenza del contratto: per il supplente al 30 giugno la riduzione dell’indennità diventa definitiva. Nell’ordinanza si legge che “la temporaneità del rapporto, in quanto tale, non può essere impiegata come giustificazione del trattamento meno favorevole che proprio da essa deriva”.


Su questo passaggio interviene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief:

“Il calendario scolastico non è un avviso individuale e la precarietà non può costare le ferie. Un docente di ruolo e un supplente che nei giorni di sospensione restano entrambi a disposizione dell’amministrazione devono ricevere lo stesso trattamento. Il Ministero deve provare, per ogni giorno detratto, di avere messo il lavoratore in condizione di fruire del riposo e di averlo informato delle conseguenze”.

Il sindacato annuncia la riapertura delle adesioni ai ricorsi per i docenti con contratto al 30 giugno. La causa milanese riprenderà dopo la risposta della Corte europea.

di La Redazione



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