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Esame di maturità: comunicazione dei risultati delle prove standardizzate (Invalsi) agli studenti, parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali

"Per quanto riguarda il nuovo esame di Stato, ormai ridenominato “esame di maturità”, le istituzioni scolastiche sono in attesa che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano individuate - entro il mese di ... "


"Per quanto riguarda il nuovo esame di Stato, ormai ridenominato esame di maturità”, le istituzioni scolastiche sono in attesa che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano individuate - entro il mese di gennaio - le discipline oggetto della seconda prova, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio (cfr. D.L. 9 settembre 2025, n. 127, art. 1 lettera c, punto 2).


Nel frattempo, è opportuno precisare che sono sopraggiunte importanti novità per quanto riguarda le informazioni contenute nel curriculum delle studentesse e dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n.  107.

Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), ha emesso un Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito attuativo dell’art. 1, comma 4 del D.L. 9 settembre 2025 n. 127, che impegna il Ministero a comunicare i risultati delle prove standardizzate (INVALSI) agli studenti, integrandoli nella parte IV del Curriculum delle studentesse e degli studenti e che rappresenta la vera novità su cui la FLC CGIL ha già espresso critiche e contrarietà.


Pertanto, il “Curriculum” sarà ora composto delle seguenti quattro parti:

Parte I - “Istruzione e formazione”, che riporta i dati contenuti nella sezione “Percorso di studi” dell’E-Portfolio;

Parte II – “Certificazioni”, che riporta le informazioni contenute nella sezione “Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti;

Parte III - “Attività extrascolastiche”, che riporta le informazioni contenute nella sezione “Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extrascolastico;

Parte IV - “Prove Nazionali”, che riporta, in apposita sezione a cura dell’INVALSI, la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI (art. 19 del dlgs. n. 62/2017). 


Ora, però, è importante sottolineare che, dopo il parere espresso dal GPDP

  • solo le prime tre parti del Curriculum possono essere messe a disposizione della Commissione prima dello svolgimento dell’esame di maturità;

  • il Curriculum viene comunque messo a disposizione degli studenti diplomati, nella sua versione definitiva e integrale comprensiva della parte IV, all’interno del servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica, ma solo a seguito dell’emissione del Diploma;

  • il Curriculum non costituisce parte integrante del diploma e, pertanto, è a discrezionalità dello studente allegarlo nella versione integrale o nelle singole parti che lo costituiscono”.

Come avevamo previsto, afferma la Flc Cgil, a proposito del d.lgs. 62/2017, sempre più ora vengono al pettine gli effetti negativi dell’obbligatorietà delle prove INVALSI ai fini dell’ammissione all’esame di stato del secondo ciclo". 





di LA REDAZIONE




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