top of page

Elenchi regionali per il ruolo 2026: chi RINUNCIA alla nomina in quale sanzione incorre? Previsto lo scorrimento degli elenchi se non si accetta il ruolo? Tutte le novità più importanti in merito

Ci si chiede quale sia la sanzione a cui si va incontro nel caso in cui si rinunci alla nomina da elenco regionale...

Il termine ultimo per la presentazione della propria domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo è fissato alle ore 23.59 del 25 maggio.

Ribadiamo che i candidati possono presentare istanza di iscrizione agli elenchi regionali unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.


CHI RINUNCIA ALLA NOMINA IN QUALE SANZIONE INCORRE?

Ci si chiede quale sia la sanzione a cui si va incontro nel caso in cui si rinunci alla nomina da elenco regionale.

Per rispondere a tale domanda occorre far riferimento a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 che disciplina il funzionamento degli elenchi regionali previsti dall’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 297/1994, per l’anno scolastico 2026/2027.

I candidati individuati tramite scorrimento degli elenchi regionali, destinatari di:

• contratto a tempo indeterminato

oppure

• contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (esclusivamente nel caso in cui non siano ancora abilitati)

sono tenuti ad accettare o rinunciare espressamente alla sede assegnata entro 5 giorni.

Precisiamo che:

  • L’accettazione della sede scolastica assegnata comporta l’impossibilità di partecipare, per il medesimo anno scolastico, alle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato e, più in generale, di ottenere qualsiasi altra tipologia di supplenza.

  • La mancata accettazione della sede entro i termini previsti è considerata, a tutti gli effetti, rinuncia alla nomina. Ciò determina la decadenza dall’incarico conferito e la conseguente cancellazione dall’elenco regionale utilizzato per l’assunzione.

  • La rinuncia non produce effetti sulle altre procedure concorsuali o graduatorie in cui l’aspirante risulti eventualmente inserito, né preclude la possibilità di ottenere incarichi di supplenza da altre graduatorie o procedure.


PREVISTO LO SCORRIMENTO DEGLI ELENCHI?

Possiamo affermare che la rinuncia ad una nomina da elenco regionale non comporta sanzioni per l’anno successivo.

Chi rinuncia, infatti, non viene escluso dalle future procedure; non perde il diritto a partecipare nuovamente; può presentare domanda anche negli anni successivi.

Occorre però prendere in considerazione un aspetto molto importante: nel caso in cui il candidato viene individuato dall’elenco regionale e successivamente rinuncia, il posto non viene riassegnato attraverso ulteriori scorrimenti.

Per tale motivo è importante che presenti domanda di inserimento solo chi è veramente disponibile ad accettare un'eventuale nomina così da non sottrarre opportunità a quei candidati che sono pronti a trasferirsi e ad assumere servizio.


ULTERIORI CHIARIMENTI

Destinatari: ecco chi può presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali

Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali i candidati che, congiuntamente:

a. hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di seguito elencate, la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

i. procedure concorsuali bandite con i decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell’11 giugno 2021;

ii. procedure concorsuali bandite con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022;

iii. procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023;

iv. procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023;

v. procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024;

b. hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure di cui alla lettera a) in 70 punti. Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio;

c. non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Possono altresì presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali coloro che, avendo partecipato alle procedure concorsuali bandite con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti, e non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

I candidati possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo, per un’unica regione di destinazione.

Qualora il candidato abbia titolo all’iscrizione negli elenchi regionali, maturato nell’ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.


ELENCHI REGIONALI ARTICOLATI IN DUE SEZIONI

Ciascun elenco regionale è articolato per classe di concorso e tipologia di posto ed è costituito sulla base delle istanze presentate dagli aspiranti. All’interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti sono graduati sulla base dell’ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo, con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

Gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale sono graduati in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:

a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;

b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.


All’interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento della prova orale è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio.

In caso di parità di punteggio nella medesima procedura concorsuale e nella medesima sezione, in analogia con i criteri di ordinamento utilizzati per le procedure concorsuali, si applica l’ordine di priorità previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

A tal fine, nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dichiarano le situazioni in essere all’atto della presentazione della domanda.

L’accettazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo determina l’immediata cancellazione dall’elenco regionale per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto nelle quali l’aspirante è inserito.


Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

I candidati in possesso dei requisiti predeterminati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per tutte le classi di concorso o tipologie di posto cui hanno titolo per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.


Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali voglia essere inserito negli elenchi regionali.


Con riferimento alle classi di concorso accorpate con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, l’aspirante dovrà esprimere i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza di cui all’Allegato 1 e indicati nella colonna “Nuovi codici”.


SCARICA IL DECRETO MIM SUGLI ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO (PDF)

di Valentina Tropea





Commenti


EDUCAZIONE
E CULTURA

NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
ID CERT (3).jpg
SUCCESSO 1
Senza titolo (250 x 834 px) (2).jpg
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE
MASTER 60 cfu (1).jpg

INVIACI IL TUO COMUNICATO

info@ascuolaoggi.it

ascuolaogginews@gmail.com

A scuola oggi è un portale che tratta notizie su quanto accade nel mondo scuola. Notizie per docenti di ruolo, docenti di sostegno, docenti precari, personale ATA, educatori, genitori e alunni. Inoltre le sezioni dedicate ai membri offrono servizi aggiuntivi: corsi gratuiti e supporto a quanti richiedono informazioni.

bottom of page