Docenti Precari, FERIE MATURATE E NON GODUTE: DIRITTO all'INDENNITÁ SOSTITUTIVA. Ecco cosa stabilisce la CORTE DI CASSAZIONE. A chi spetta l'ONERE DELLA PROVA? Scopriamolo insieme
- La Redazione
- 3 giorni fa
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La Corte di Cassazione, con apposita Ordinanza 11968/2025, ha disposto che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto...

La Corte di Cassazione, con apposita Ordinanza 11968/2025, ha disposto che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva".
A tal proposito si ricordi che la normativa di riferimento che trova applicazione in materia è proprio l'articolo 19, comma 2, del CCNL Scuola, che dispone espressamente che:
"Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Inoltre l'articolo art. 5, comma 8, del decreto legge 95/2012 dichiara che:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi".
La Cassazione ha ribadito che tale norma deve essere letta in combinato disposto con la direttiva europea 2003/88/CE e con le sentenze della Corte di Giustizia UE del 6 novembre 2018, che vietano la perdita automatica del diritto alle ferie senza aver precedentemente verificato che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare tale diritto.
La Cassazione, enunciando il principio secondo il quale "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva", introduce l'onere della prova a carico dell'Amministrazione scolastica.
Si ricordi, ad esempio, quanto stabilito dal tribunale di Parma, dove il giudice del lavoro ha accordato a un insegnante circa 530 euro, “oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, spiegando nella sentenza che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
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