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Docenti precari, ferie: “non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni”: a Parma il giudice condanna il MIM a risarcire il docente precario

"Arrivano come pioggia le sentenze favorevoli ai precari con supplenza breve e saltuaria che... "


Per come dichiara il sindacato Anief in un suo comunicato: "Arrivano come pioggia le sentenze favorevoli ai precari con supplenza breve e saltuaria che ottengono risarcimenti importanti per le ferie non godute ma non pagate dall’amministrazione: dopo le cospicue somme recuperate a Genova, in tutto 65 mila euro con punte di 18 mila euro a docente.

È la volta del tribunale di Parma, dove il giudice del lavoro ha accordato a un insegnante circa 530 euro, “oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, spiegando nella sentenza che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.


Il giudice ha quindi sottolineato che tale interpretazione, prodotta anche dai legali Anief, trova origine nella sentenza n. 16715/2024, con la quale la Cassazione “ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.


In precedenza, ribadisce il giudice di Modena, “la CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell’interpretare l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo”.


Il Tribunale di Parma, infine, ha ricordato che pure la Corte costituzionale, con la sentenza “n. 95 del 6 maggio 2016, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all’art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.



In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è assodato che i precari o ex precari, contrattualizzati per periodi brevi e saltuari ai quali è stato negato il diritto di monetizzare le ferie, hanno piena facoltà di chiedere di vedersi pagare quei periodi di lavoro. Possono farlo previa presentazione del ricorso con Anief, forti del consenso già incassato dalla Suprema Corte Cassazione, che con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha ribadito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è reale ed è soggetto “a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”, conclude Pacifico.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI PARMA

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa XXX XXX, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) Accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX all’indennità sostitutiva per ferie non godute per l’a.s. 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti.

2) Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di XXXXX XXXXX dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi Euro 527,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

3) Condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 500,00 per compensi

professionali ed Euro 21,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

di LA REDAZIONE



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