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Docenti e ATA in malattia: visite fiscali anche nei festivi, fasce orarie e sanzioni fino alla perdita dell’indennità

Docenti e personale ATA devono garantire la reperibilità per tutta la durata del certificato medico, compresi sabati, domeniche e festivi. Ecco le fasce orarie da rispettare, le conseguenze in caso di assenza e i casi di esonero previsti dalla normativa.

Per docenti e personale ATA assenti per malattia non cambiano le regole: l’obbligo di reperibilità resta valido per tutta la durata del certificato medico, compresi sabati, domeniche e giorni festivi. La normativa prevede infatti che il lavoratore debba essere presente all’indirizzo comunicato all’INPS nelle fasce orarie stabilite, durante le quali può essere effettuata la visita fiscale. Si tratta di controlli che possono essere disposti in qualsiasi giornata, senza alcuna distinzione tra periodo scolastico, sospensione delle lezioni o giorno non lavorativo.


Le fasce di reperibilità da rispettare

Il personale della scuola è tenuto a garantire la propria presenza presso il domicilio indicato all’INPS in due specifiche finestre giornaliere:

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

  • dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Durante queste fasce il medico incaricato può effettuare il controllo domiciliare in qualunque giorno coperto dal certificato di malattia.


Cosa succede se il lavoratore non è presente

L’assenza alla visita fiscale, in mancanza di una motivazione valida, comporta sanzioni economiche progressive.

Nel dettaglio:

  • alla prima assenza scatta la perdita dell’indennità economica fino a dieci giorni, calcolata a partire dall’inizio della malattia;

  • alla seconda assenza è prevista una riduzione del 50% del trattamento economico per il restante periodo di malattia;

  • alla terza assenza si arriva alla sospensione totale dell’indennità a decorrere dalla data del nuovo episodio di irreperibilità.

Nel caso in cui il medico non trovi il lavoratore presso il domicilio, può lasciare un invito a presentarsi a una visita ambulatoriale. Anche in questo caso, la mancata presentazione viene considerata come una seconda assenza al controllo.



Quando non c’è obbligo di reperibilità

Esistono tuttavia alcune situazioni nelle quali il personale scolastico è esonerato dalle visite fiscali domiciliari. A prevederlo è il decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017.

L’esonero riguarda:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

  • menomazioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, nelle categorie previste dal DPR n. 834/1981;

  • stati patologici collegati a un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In presenza di una di queste condizioni, il dipendente non è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità, poiché la normativa esclude l’applicazione dei controlli domiciliari nei casi caratterizzati da particolare gravità o da specifiche tutele sanitarie.

di CLAUDIO CASTAGNA







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