Docenti di sostegno, orario: “Nessun obbligo nelle prime o ultime ore”. Chi decide e cosa accade se l’alunno è assente
Il CNDDU chiarisce durata e articolazione dell’orario nei diversi ordini di scuola, distinguendo gli obblighi contrattuali dalle scelte organizzative dei singoli istituti...

"Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute in merito all’orario di servizio dei docenti di sostegno, ritiene opportuno richiamare il quadro normativo e contrattuale vigente, con riferimento alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e di secondo grado.
L’ordinamento non prevede un autonomo regime orario per il docente di sostegno. Il riferimento contrattuale resta l’art. 43 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, che stabilisce venticinque ore settimanali nella scuola dell’infanzia, ventidue nella scuola primaria e diciotto nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Nella scuola primaria alle ventidue ore di insegnamento si aggiungono due ore di programmazione didattica collegiale. Tale disciplina non è stata sostituita dai successivi rinnovi contrattuali.
La durata dell’attività di insegnamento deve essere distinta dalla concreta articolazione dell’orario. Non esiste una disposizione nazionale che imponga al docente di sostegno la presenza obbligatoria in determinate discipline, una distribuzione identica delle ore nelle diverse giornate oppure una sistematica collocazione nelle prime o nelle ultime ore. Simili modalità possono derivare da motivate esigenze educative, didattiche e organizzative della singola scuola, ma non possono essere presentate come obblighi normativi nazionali.
Quanto alla concreta predisposizione dell’orario, l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 riconduce al dirigente scolastico l’organizzazione dell’attività scolastica e la gestione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. La materiale elaborazione del prospetto orario può essere affidata a collaboratori, commissioni o docenti incaricati, senza che ciò trasferisca la responsabilità organizzativa propria della dirigenza. Non esiste un organo distinto chiamato a “certificare” preventivamente la regolarità del singolo orario.
Sul piano delle relazioni sindacali, il vigente CCNL ricomprende l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente tra le materie oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa. Il confronto riguarda la materia dell’articolazione dell’orario e non comporta che il singolo prospetto individuale venga determinato o approvato in sede sindacale.
Per il docente di sostegno, l’organizzazione dell’orario deve inoltre essere raccordata con il D.Lgs. 66/2017 e con la disciplina del PEI contenuta nel D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023. Il PEI esplicita le modalità del sostegno didattico e comprende la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, ma non costituisce la fonte dell’orario individuale di lavoro del docente.
La concreta distribuzione della presenza deve tuttavia tenere conto della programmazione educativa e didattica, degli interventi previsti e dell’organizzazione della classe.
Resta centrale la contitolarità stabilita dall’art. 13, comma 6, della legge 104/1992. Il docente di sostegno è contitolare della sezione o della classe nella quale opera e non può essere configurato come insegnante personale ed esclusivo dell’alunno con disabilità. Anche l’assenza dell’alunno non determina il venir meno dell’obbligo di servizio: il docente resta tenuto alla prestazione secondo l’orario assegnato. L’autonomia organizzativa non costituisce uno spazio di discrezionalità privo di limiti. Prassi interne, consuetudini locali o criteri meramente distributivi non possono acquisire il valore di prescrizioni generali; allo stesso tempo, l’assenza di una griglia nazionale rigida non consente di organizzare la risorsa di sostegno prescindendo dal PEI, dall’orario della classe e dalle effettive esigenze educative e didattiche.
Il CNDDU richiama pertanto le istituzioni scolastiche alla necessità di costruire l’orario del docente di sostegno attraverso criteri trasparenti, coerenti e giuridicamente riconoscibili, evitando sia di trasformare scelte organizzative locali in presunti obblighi normativi, sia di utilizzare l’autonomia organizzativa per introdurre automatismi privi di riscontro nelle fonti vigenti.
La corretta predisposizione dell’orario deve quindi garantire un equilibrio tra obblighi contrattuali, responsabilità organizzative ed effettive esigenze educative e didattiche".
di La Redazione
Calendario PAGAMENTI INPS Settembre 2026: ADI, Assegno Unico, NASPI, SFL e pensioni. Ecco tutte le date di accredito
Permessi Legge 104, quando si può arrivare a sei giorni al mese. Dal 2026 anche 10 ore annuali per visite e cure
Congedo straordinario per assistere un familiare disabile: chi ne ha diritto e quando si può parlare di abuso




.jpg)
.jpg)

















%20(2).jpg)
.jpg)

%20(2).jpg)


















![GPS 2026/27, le nomine: i bollettini in pubblicazione, cosa fare dopo l’assegnazione [AGGIORNATO al 17/09]](https://static.wixstatic.com/media/f28445_07f78141fb874de5806c9226083aa111~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/f28445_07f78141fb874de5806c9226083aa111~mv2.webp)
![GPS 2026/27, le nomine: i bollettini in pubblicazione, cosa fare dopo l’assegnazione [AGGIORNATO al 17/09]](https://static.wixstatic.com/media/f28445_07f78141fb874de5806c9226083aa111~mv2.jpg/v1/fill/w_57,h_57,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/f28445_07f78141fb874de5806c9226083aa111~mv2.webp)
.jpg)
Commenti