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Docenti di Sostegno CONFERMATI dalle Famiglie, ANIEF: "LA BATTAGLIA è TUTT'ALTRO che CHIUSA. Il 19 NOVEMBRE SI DISCUTERÁ IL NOSTRO RICORSO. Così si rischia di PENALIZZARE COMPETENZE ed ESPERIENZA"

"In merito al ricorso contro la conferma dell’insegnante di sostegno precario scelto dalle famiglie, è necessario chiarire quanto deciso dal..."


Rispetto al ricorso contro la nomina dell’insegnante di sostegno su scelta della famiglia Anief fa chiarezza

In merito al ricorso contro la conferma dell’insegnante di sostegno precario scelto dalle famiglie, è necessario chiarire quanto deciso dal TAR.  

Il TAR ha respinto la domanda cautelare presentata da alcuni sindacati 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶: ha ritenuto i sindacati in conflitto di interessi; ha escluso, per ora, una lesione attuale e concreta nei confronti degli insegnanti, poiché le nomine non sono ancora avvenute.

Ma attenzione: 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼, 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘀𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗼𝗰𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗻𝗶𝗲𝗳, che è stato presentato esclusivamente da docenti, senza il coinvolgimento formale della sigla sindacale.

𝗟’𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗮𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗔𝗻𝗶𝗲𝗳 𝘀𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝟭𝟵 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, quando le eventuali conseguenze negative delle nomine saranno effettive e documentabili.

𝗟𝗮 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗲̀ 𝘁𝘂𝘁𝘁’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗮. Anief continua a sostenere con forza i diritti dei docenti contro un sistema di assegnazione che rischia di penalizzare competenze ed esperienza, senza garantire una reale continuità didattica.


ULTERIORI APPROFONDIMENTI

L'istanza cautelare presentata da FLC CGIL e Gilda-UNAMS contro il DECRETO MINISTERIALE N. 32 DEL 26 FEBBRAIO 2025, avente ad oggetto le misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.s. 2025/26, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31.05.2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge, è stata respinta dal TAR Lazio, ritenendo che sussistono plurimi profili di inammissibilità del ricorso che precludono l’accoglimento dell’istanza cautelare stessa.

Tale decisione, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, è stata disposta espressamente con apposita Ordinanza n. 4543/2025.


ECCO I MOTIVI DELL'INAMMISSIBILITÁ DEL RICORSO

Il TAR LAZIO ha riscontrato la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso in ordine al difetto di legittimazione ad agire della FLC - CGIL e della Federazione GILDA -UNAMS, in quanto le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l’intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeno comune all’intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l’interesse collettivo dell’associazione sindacale deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.


Nel caso di specie, le organizzazioni sindacali non sembrano agire a tutela

di un interesse omogeneo all’intera categoria dei docenti in quanto il ricorso verte su questioni suscettibili di dividere la categoria in posizioni contrastanti; invero, i docenti che aspirano ad essere confermati nell’attuale incarico hanno interesse alla conservazione delle disposizioni contestate e, pertanto, vi è una parte della categoria rappresentata presso la quale è diffuso un interesse opposto a quello di cui le organizzazioni sindacali

assumono di farsi portatrici.


Con riferimento ai docenti ricorrenti, sembra difettare un interesse attuale e concreto, considerato che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale impugnato non hanno efficacia immediatamente lesiva nei loro confronti; invero, gli stessi potranno, al più, lamentare un pregiudizio solo all’esito della procedura di conferimento degli incarichi, laddove ritenessero di aver subito – in ragione della conferma dei posti di sostegno - l’esclusione dalla proposta di stipula ovvero l’attribuzione di una sede diversa rispetto a quella anelata.


SCARICA IL TESTO DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO (PDF)




di VALENTINA TROPEA



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