Decreto Scuola 2025: Nuove modalità di RECLUTAMENTO del personale docente, Riforma degli istituti tecnici, nuovi criteri e modalità di assegnazione della Carta Docente. Ecco tutte le NOVITÁ introdotte
- La Redazione
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Quali sono le principali novità introdotte nel Decreto Scuola 2025 approvato in...

Il 22 maggio 2025 è stato approvato in Senato il disegno di legge di conversione del decreto n.45/2025. Il testo passa alla Camera e dovrà essere approvato definitivamente entro l’8 giugno. A seguire tutte le principali novità.
Riordino degli istituti tecnici
Cosa è previsto
Il riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 che prevede nuovi indirizzi e nuovi quadri orari.
Come verrà applicato
Con regolamento su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il regolamento sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell’istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo.
Tempistica
È introdotto:
dall’anno scolastico 2026/2027 per le classi prime;
dall’anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde;
dall’anno scolastico 2028/2029 per le classi terze;
dall’anno scolastico 2029/2030 per classi quarte;
dall’anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
Cos’altro è previsto
A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027:
il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024;
gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati, a domanda dell’interessato, la certificazione delle competenze, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di “certificato di competenze”.
Sistema di reclutamento dei docenti
Graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 2023: integrazione, per un triennio, dei candidati risultati idonei, fino al 30% dei posti messi a concorso
Quale norma si modifica
L’articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Quali graduatorie sono interessate
Le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023.
Cosa è previsto
L’integrazione delle graduatorie con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale.
Con che percentuale
L’integrazione degli idonei avviene in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.
Per quanto tempo
Per un triennio a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione della graduatoria. Nota bene:
la quota del 30% è aggiuntiva rispetto all’integrazione della graduatoria con le eventuali rinunce dei vincitori;
resta fermo il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
In che misura
Pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
Secondo quale ordine
Le graduatorie sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale (es. prima idonei PNRR1 e poi idonei PNRR2, fermo restando il rispetto delle procedure di assunzione).
Costituzione di un elenco regionale a decorrere dall’a.s. 2026/27
Quale norma si modifica
L’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Quali graduatorie sono interessate
Le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Cosa è previsto
I candidati di un qualsiasi concorso bandito a decorrere dal 2020 che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale (quindi non solo i vincitori ma anche i c.d. idonei di tutti i concorsi banditi dal 2020 in poi) sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale (con possibilità di cambiarlo annualmente).
Per quanto tempo
A partire dall’anno scolastico 2026/2027 con cadenza annuale (senza limiti temporali).
Per cosa viene utilizzato
Per la copertura dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie nella specifica regione (nello specifico, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.)
Secondo quale ordine
L’ordinamento interno dell’elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l’ordine punteggio ottenuto nell’ambito di tali concorsi.
Criteri e modalità di attuazione
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell’elenco.
Chi non può inserirsi negli elenchi regionali
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo (nello specifico, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).
Termini per l’accettazione della nomina a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzata al ruolo
Quali docenti sono interessati
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo (nello specifico, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).
Cosa è previsto
Accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica.
In caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento (due giorni).
Accettazione della sede - conseguenze
L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.
Decorrenza dei contratti
La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.
Mancata accettazione della sede - conseguenze
La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
Assunzioni da concorso PNRR fino al 31 dicembre 2025 per graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre
Chi riguarda
I docenti vincitori dei concorsi PNRR le cui graduatorie sono pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2025.
Cosa è previsto
Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, i vincitori dei concorsi PNRR inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi.
Termini per l’assunzione in servizio
I docenti assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede.
Docenti con contratto di supplenza nell’ambito della stessa regione all’atto della individuazione da graduatoria PNRR
I docenti eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e nella medesima classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.
Contratto per il supplente che occupa il posto vacante in attesa dell’avente titolo da individuare da graduatoria PNRR entro il 31/12
Nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali entro il 31/12, i posti vacanti resi indisponibili sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.
Vincitori del concorso PNRR nominati con contratto a tempo determinato (perché privi di abilitazione) che conseguono l’abilitazione entro il 31/12/2025
Per l’anno scolastico 2025/2026, i docenti vincitori del concorso PNRR privi di abilitazione all’atto della nomina, potranno ottenere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e svolgere l’anno di prova anche ad anno scolastico in corso, purché conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025. Dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione decorre:
l’assunzione a tempo indeterminato;
il termine iniziale dell’anno di prova a cui i docenti sono sottoposti nell’anno scolastico 2025/ 2026.
Concorsi educazione motoria alla primaria e straordinario 2020 – integrazione degli idonei e proroga fino ad esaurimento
Quale norma si modifica
L’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Cosa è previsto
L’integrazione dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale e la proroga sino al loro esaurimento:
delle graduatorie del concorso di educazione motoria nella primaria (DDG n. 1330 del 4 agosto 2023);
delle graduatorie del concorso straordinario 2020 (DD n. 510 del 23 aprile 2020).
Dirigenti scolastici – Fondo unico nazionale e mobilità sul 100% dei posti
FUN
Per l’anno scolastico 2025-2026, il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (fondo per la valorizzazione del sistema scolastico).
Mobilità
In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023.
Dall’attuazione della disposizione non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.
Per tale la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima.
Fondo unico per l’edilizia scolastica
Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scola- stici pubblici, il Fondo unico per l’edilizia scolastica, è incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche
L’approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding), di cui all’articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, viene sostituito da una formulazione più estesa: “lo sviluppo di competenze informatiche più ampie, incentrate anche sull’applicazione pratica nei contesti educativi”. Gli apprendimenti della programmazione informatica (coding) si estendono anche alla “comprensione dei concetti fondamentali dell’informatica”.
Parità scolastica
L’alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.
Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici.
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento.
Per la partecipazione alla commissione di esame non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Le disposizioni si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.
Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.
Misure urgenti in materia di welfare studentesco
I fondi destinati al welfare studentesco, sono aumentati di 1 milione di euro per il 2025 e di 3 milioni per gli anni successivi, destinati a migliorare i servizi per gli studenti.
Nuovi criteri e modalità di assegnazione della Carta Docente
A partire dall’a.s. 2025/26 i criteri e le modalità di assegnazione della Carta Docente, così come l’importo annuale, saranno definiti da un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Sono compresi anche i docenti con contratto al 31 agosto e l’importo stabilito annualmente è fino ad un max di 500 euro.
Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie
Per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, le scuole dell’infanzia paritarie, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, possono ricorrere ad incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo (la laurea triennale L19 e la laurea LMBIS, purché conseguite entro l’anno scolastico 2021/22 sono requisiti di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia). Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Disposizioni urgenti per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile
Sono previsti percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. Le risorse pari a 1 milione di euro, per l’esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.
INVALSI – nomina del direttore generale
Il direttore generale:
è scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale;
è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, al quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area istruzione e ricerca.
Modalità di nomina e durata
Il relativo incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, è di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell’incarico del Presidente.
Incarichi post-doc (aspettativa anche per il personale della scuola)
Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Possono concorrere alle selezioni per l’attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni che possono conferire gli incarichi, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all’articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l’accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
Per gli incarichi è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale
È previsto l’inserimento di un dirigente non generale nella Struttura tecnica, con relativo aumento della dotazione organica del Ministero dell’Istruzione. È possibile impiegare anche personale scolastico in comando o fuori ruolo, per rafforzare le competenze operative.
È formalizzata inoltre la collaborazione con il Dipartimento competente, in attesa della riorganizzazione ministeriale. I fondi per la Struttura sono così rideterminati:
735.972 euro nel 2024;
752.363 euro nel 2025;
825.119 euro annui dal 2026.
Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei
La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, è attribuita alle Università, agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
Scheda Uil Scuola (Pdf)
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