"Non si arresta la striscia di sentenze favorevoli ai precari che chiedono di accedere alla Carta del docente: la “regola” è stata..."
Non si arresta la striscia di sentenze favorevoli ai precari che chiedono di accedere alla Carta del docente: la “regola” è stata confermata anche dal tribunale di Padova che ha detto sì al ricorso proposto dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto due supplenze annuali, tra il 2019 e il 2021, senza avere accesso alla card elettronica da 500 euro l’anno utile all’aggiornamento professionale.
Il giudice del lavoro ha accordato alla docente i 1.000 euro richiesti specificando che sul tema la Corte di Giustizia europea “ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una Carta elettronica”.
Sempre il giudice del tribunale padovano ha scritto nella sentenza che “anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”.
Il tribunale del lavoro di Padova ha infine ricordato che pure la Corte di Cassazione, “investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la “didattica annuale”, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili” ai colleghi già immessi in ruolo.
“Sulla questione Carta del docente hanno un peso specifico altissimo – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief – i pareri espressi in merito dalla Corte di Giustizia Europea, come pure dal Consiglio di Stato e poi, un anno fa, anche dalla Suprema Corte di Cassazione: il diritto alla formazione per chi svolge il servizio di insegnante va assolto, punto e basta, non cambiando in base al tipo di contratto stipulato, a patto che si siano svolti almeno 150 giorni di servizio nell’anno scolastico. Su questo punto c’è consenso unanime. Per chi vuole recuperare il maltolto, quindi, non rimane che presentare ricorso gratuito attraverso il nostro sindacato Anief, facendo sempre attenzione a non superare i cinque anni dalla stipula dei contratti ed evitare in questo modo la tagliola della prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata:
- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021;
- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.040,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE