Carta docente ai precari: per gli insegnanti la “formazione continua” è obbligatoria: a Treviso 2.000 euro al prof che ha presentato ricorso con Anief
- La Redazione
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"Ha ragione l’insegnante precario a chiedere al giudice del lavoro l’ottenimento della Carta docente per l’aggiornamento, alla pari dei colleghi ... "

Ha ragione l’insegnante precario a chiedere al giudice del lavoro l’ottenimento della Carta docente per l’aggiornamento, alla pari dei colleghi docenti di ruolo: lo ha ribadito il Tribunale di Treviso nell’accogliere il ricorso, presentato dai legali Anief, prodotto da un insegnante che ha svolto quattro annualità come supplente senza ricevere un euro per la sua formazione. Quindi, adesso il Ministero dell’Istruzione dovrà fargli avere i 2.000 euro della Carta del docente.
Nella sentenza, il giudice del lavoro di Treviso ha ricordato l’ampia casistica di espressioni giudiziarie. Tra queste, spicca senza dubbio, ha scritto, quella della “Corte di Cassazione, Sezione Lavoro”, la quale si è pronunciata “il 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023”, arrivando ad esprimere una serie di “principi di diritto”, tra cui quello che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
All’interno della sentenza viene anche indicata la posizione, sempre favorevole, della “Corte Giustizia dell’Unione Europea” che “è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE”, la quale “con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto” che “l’indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.
Il giudice del lavoro di Treviso ha concluso, pertanto, che “conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica”.
“Anche a Treviso – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – le posizioni della Corte di Giustizia Europea e della Cassazione ancora una volta hanno preso il sopravvento sulla decisione del giudice del lavoro: la Carta del docente non può essere negata al personale precario e presentare ricorso gratuito con Anief permette di recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non fare superare un quinquennio dalla sottoscrizione del contratto sottoscritto a termine”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TREVISO
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 tramite la Carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto,
condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo
complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore
della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 650,00=, oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore
del procuratore attoreo antistatario.
di LA REDAZIONE
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