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Carta docente ai precari: ennesimo sì dal tribunale di Treviso, 2500 euro il risarcimento. Anief ricorda di fare ricorso per non far cadere nella prescrizione quanto spetta di diritto

"Un’altra sentenza esemplare che sulla Carta del docente ai precari dà piena ragione ai legali dell’Anief: a stabilirlo, a fine... "


Un’altra sentenza esemplare che sulla Carta del docente ai precari dà piena ragione ai legali dell’Anief: a stabilirlo, a fine maggio, è stato il tribunale del lavoro di Treviso che ha accordato i 2.500 richiesti dagli avvocati messi a disposizione dal giovane sindacato in difesa di una insegnante precaria (supplente tra il 2019 e il 2024) e che a questo punto il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà obbligato ad assegnare entro i termini stabiliti dalla legge.


Nella sentenza, il giudice del tribunale veneto ha ripercorso le sentenze e i pareri chiave, tutti d’accordo sull’allargare la Carta del docente ai supplenti. Tra gli ultimi a ravvisare una chiara discriminazione è stata, ha scritto il tribunale veneto, “la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro”, che “pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato una serie di “principi di diritto”, il primo dei quali prevede che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.


Inoltre, sempre il giudice del tribunale di Treviso ha ricordato che “la Corte Giustizia dell’Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che “l’indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.


A parere di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “stavolta al giudice del lavoro di Treviso è bastato ripercorrere una parte dei pareri e delle sentenze di alto rango, italiane e non, come quelle dalla Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, per posizionarsi a favore dei nostri legali e dare quindi ragione al docente che dopo cinque anni di supplenze annuali si è reso conto di non avere ricevuto un euro dallo Stato per svolgere delle attività, formazione e aggiornamento, divenute obbligatorie e che invece i colleghi di ruolo svolgono usufruendo di 500 euro l’anno. Per recuperare fino a 3.500 euro più interessi non rimane che presentare ricorso gratuito con Anief per chiedere dal giudice del lavoro l’accreditamento delle somme dovute e che causa di un errore nella Legge 107/2015 non sono state inizialmente assegnate. Sempre facendo attenzione a non far passare troppo tempo per non cadere nella prescrizione prevista dalle norme dello Stato”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TREVISO

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

  • Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al 2023/24 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;

  • compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 650,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.



di LA REDAZIONE



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