Carta docente, 2.000 euro a una supplente : “La formazione riguarda tutti i docenti”. Anief: "nuova vittoria, non ci sono docenti di serie A e di serie B"
- La Redazione

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Il tribunale riconosce il diritto alla Carta docente anche ai supplenti: per i giudici la formazione è un diritto esteso a tutto il personale scolastico, senza distinzioni tra ruolo e precariato.

"Fanno bene gli insegnanti precari a presentare ricorso per recuperare migliaia di euro di Carta del docente negata negli ultimi cinque anni: accade che a Treviso una docente, rivoltasi all’Anief e difesa dai suoi legali specializzati in legislazione scolastica, ha infatti recuperato 2.000 euro “in relazione – si legge nella sentenza del giudice del lavoro - agli a.s. dal 2020/21 al 2023/24 durante i quali ha prestato servizio come docente a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno (2023/24) o fino al 31 agosto (i restanti anni scolastici)”.
Nel motivare la decisione, il tribunale del lavoro veneto ha ricordato che “il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche – con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla; non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti ma il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente”.
Dunque, sempre per il giudice del tribunale di Treviso, “non è corretto ritenere che l’erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell’insegnamento. Del resto l’insostenibilità dell’assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
Quindi, nella sentenza è stato rammentato che anche “la Corte di Giustizia sez. VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo. La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di €500,00 all’anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti”.
Infine, il giudice del lavoro di Treviso non ha potuto esimersi dal citare “la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha ulteriormente chiarito che “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all’ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto “evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all’“anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima ‘taratura’”.
Ora, poiché “la ricorrente ha documentato di avere lavorato negli anni scolastici di causa con contratti che hanno coperto l’intero anno scolastico”, il giudice del lavoro ha ritenuto che sussista “il presupposto della “medesima taratura” rispetto al lavoro dei docenti a tempo indeterminato che la Corte di Cassazione richiede”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TREVISO
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata Condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente Carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente dell’importo di €2.000,00.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida in €1.029,50 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €49,00 per CU con distrazione a favore del procuratore antistatario.
di La Redazione




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