top of page

Carta docente ai precari, a Rieti il giudice fa avere 1.000 euro più interessi al supplente che ha fatto ricorso. La partecipazione ad attività di formazione è un diritto per tutto il personale

"Anche il tribunale di Rieti dà ragione piena alla tesi dell’Anief: la Carta del docente per aggiornare le proprie competenze professionali deve essere ... "


Anche il tribunale di Rieti dà ragione piena alla tesi dell’Anief: la Carta del docente per aggiornare le proprie competenze professionali deve essere concessa anche ai precari. Così è stato pure per un insegnante che prima di entrare in ruolo, nel 2021, ha sottoscritto due supplenze annuali senza vedersi assegnare i mille euro dovuti per formarsi. Adesso, il giudice del lavoro ha stabilito che quella somma gli andava assegnata e che lo Stato dovrà anche pagargli gli interessi.


Il giudice di Rieti ha dapprima ricordato che “sulla questione” della Carta del docente anche al personale non di ruolo si “è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE)”.



“La CGUE – si legge ancora nella sentenza - ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”. Il giudice ha poi ricordato che “l’art 63 CCNL, rubricato ‘Formazione in Servizio’” dispone che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche al lavoratore precario. Inoltre, “il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.


Nella sentenza di Rieti si rammenta, inoltre, che “i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” e “non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro.


In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione)”.

“In particolare – si legge ancora nella sentenza di Rieti - , il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso”.


A seguito di ciò, “il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.


Infine, la sentenza ricorda che “con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Taranto, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). Con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato” una serie “di principi di diritto”, il primo dei quali spiega che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “per i giudici del lavoro impegnati ad esaminare i ricorsi per il recupero della Carta del docente è ormai diventata prassi andare a cogliere quanto scritto nella sentenza n. 29961 del 27 ottobre della Corte di Cassazione, come pure nel parere delle Corte di Giustizia europea, che ha prodotto una ordinanza chiarissima attraverso la VI Sezione, il18 maggio 2022. Come pure non possono i giudici dei vari tribunali d’Italia essere indifferenti a quanto detto dal  Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/2022 ha anch’esso di fatto smontato la parte della Legge 107/15 che esclude i supplenti dalla card da 500 euro l’anno. I precari o ex precari che ancora non hanno presentato ricorso gratuito con Anief per vedersi assegnare la Carta, andando a recuperare fino a 3.500 euro netti più interessi, non devono fare altre che contattare il nostro sindacato”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI RIETI

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

− accerta e dichiara il diritto di XXXX XXXX ad ottenere il beneficio economico della cd. Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per l’importo di euro 500,00 annui e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto all'attribuzione in favore del ricorrente della cd. “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (pari ad euro 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

− condanna il Ministero convenuto al pagamento, a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 515,00 per compensi professionali (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.




di LA REDAZIONE



EDUCAZIONE
E CULTURA

NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
ID CERT (3).jpg
SUCCESSO 1
AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2024 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE

INVIACI IL TUO COMUNICATO

info@ascuolaoggi.it

ascuolaogginews@gmail.com

A scuola oggi è un portale che tratta notizie su quanto accade nel mondo scuola. Notizie per docenti di ruolo, docenti di sostegno, docenti precari, personale ATA, educatori, genitori e alunni. Inoltre le sezioni dedicate ai membri offrono servizi aggiuntivi: corsi gratuiti e supporto a quanti richiedono informazioni.

bottom of page