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Carta docente, 1.000 euro a un precario ma il Ministero non paga. ANIEF: il TAR Lombardia ordina di eseguire la sentenza

4 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Il sindacato rende noto il caso di un insegnante che, dopo aver ottenuto una decisione favorevole dal Tribunale del lavoro, ha dovuto ricorrere al giudice amministrativo.

Una sentenza favorevole del giudice del lavoro, il diritto a ricevere 1.000 euro per due annualità di supplenza e un'amministrazione che non dà seguito alla decisione. È la vicenda di un insegnante precario che, per ottenere quanto riconosciuto in giudizio a titolo di Carta del docente, ha dovuto rivolgersi al TAR della Lombardia. A rendere noto il caso è il sindacato ANIEF che con i suoi legali ha difeso l'insegnante in sede giudiziaria.

Il giudice amministrativo, esaminando la controversia, ha individuato numerosi precedenti analoghi, richiamando "un precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, nonché ai numerosi conformi ulteriori precedenti (cfr., ad esempio, le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025)". Il punto centrale non riguarda più l'accertamento del diritto dell'insegnante, già riconosciuto dal Tribunale del lavoro, ma la mancata esecuzione della decisione da parte dell'amministrazione. Per questo il docente ha intrapreso un ulteriore procedimento, chiedendo al TAR di intervenire affinché la sentenza venga rispettata. Nella decisione richiamata dal comunicato del sindacato Anief, il giudice stabilisce che "l’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza emessa in data 19 luglio 2024 dal Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza".

Il TAR prevede anche una soluzione per l'eventualità che l'amministrazione continui a non adempiere. In questo caso potrà intervenire un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione della sentenza.

"Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza", si legge nel provvedimento riportato da ANIEF. L'intervento sostitutivo non è automatico. Come precisa lo stesso passaggio, il commissario "ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico". Al commissario spetterà quindi verificare le somme ancora dovute e adottare i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione alla decisione giudiziaria. La sentenza dispone infatti che debba procedere "determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato".

La vicenda richiama una questione che interessa numerosi insegnanti precari: ottenere una sentenza favorevole non significa necessariamente ricevere subito quanto riconosciuto. Quando l'amministrazione non adempie, può rendersi necessario un ulteriore ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato. Nel caso segnalato da ANIEF, il TAR ha dunque stabilito un termine per l'adempimento e previsto l'intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia. Una decisione che ribadisce come il riconoscimento giudiziario di un diritto debba tradursi anche nella sua effettiva attuazione.

LE CONCLUSIONI DEL TAR DELLA LOMBARDIA

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale                                                                                                                                                                          

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio

N. XXXX/2026 REG.RIC. liquidate in euro 800 (ottocento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

di La Redazione



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