In data 27 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM relativo alle modalità di presentazione delle domande per beneficiare del bonus psicologo. Si tratta di un beneficio destinato a tutti coloro che si trovano in stato di depressione, stress, fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.
Secondo quanto è stato stabilito dal decreto ministeriale, la somma del bonus, deve essere adeguata alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente e in particolare:
in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
I beneficiari interessati, per usufruire della somma del bonus psicologo, dovranno presentare la domanda entro la data del 24 ottobre 2022, questa dovrà essere presentata in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore / Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 / Carta Nazionale dei servizi (CNS)
tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
di CLAUDIO CASTAGNA
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