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ATA: DUE TIPI DI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Si tratta dell’ intensificazione oraria che deve rientrare nell’ orario di lavoro e dello straordinario che si svolge oltre l’orario lavorativo giornaliero


Per quanto riguarda il personale ATA, vi sono due tipi di prestazione lavorativa: intensificazione oraria e straordinario da retribuire.


L’intensificazione è l’espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle previste, per situazioni emergenziali o straordinarie. Va specificato che tale attività deve essere svolta entro e non oltre l’ orario ordinario giornaliero di lavoro. Ad esempio l’intensificazione può essere richiesta per sostituire un collega assente e svolgere esclusivamente all’interno delle proprie ore ordinarie lavorative alcune mansioni che spettavano al collega assente. La retribuzione dell’intensificazione è prevista dall’articolo 88 del CCNL 2007 : “le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6”. Va ricordato che per l’intensificazione, il lavoratore interessato deve dare la propria disponibilità.


Lo straordinario è invece lo svolgimento di attività lavorativa oltre il proprio orario giornaliero canonico che non può eccedere le nove ore complessive di lavoro giornaliero. A tal proposito l’art. 51, comma 3, del CCNL 29.11.2007, prevede che “l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.


Quando l’orario di lavoro giornaliero eccede il limite di sei ore “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo“.


Ai sensi dell’articolo 53 del CCNL scuola, va ricordato che: “il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative”. Dunque, il dipendente può chiedere il recupero delle ore di straordinario prestate anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo che devono essere compatibili con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. Come previsto per l’intensificazione, anche per lo straordinario è richiesta la disponibilità del personale ATA.


di ISABELLA CASTAGNA


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