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Assegnazioni provvisorie dal 10 al 24 luglio. Motivi, vicolo triennale e deroghe. Ecco chi potrà presentare domanda

Pertanto, potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria, sia nella provincia che per fuori provincia, tutti i docenti assunti a tempo...



La prossima settimana, tranne cambiamenti dell'ultimo minuto, dovrebbe prendere il via la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria. Le date indicate al momento sono 10 – 24 luglio. È doveroso comunque prestare attenzione a possibili variazioni, quindi consigliamo quanti ci seguono a monitorare il nostro portale. Lo scorso anno la domanda è stata presentata entro il 5 luglio con relativa pubblicazione delle graduatorie fissata al 4 agosto, date che hanno prodotto alcune difficoltà per gli Uffici Scolastici. L'auspicio, nonostante i ritardi su molti fronti, è che si riuscirà in tempo per l’avvio dell’algoritmo delle supplenze.


In relazione alla possibilità di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l’anno scolastico 2024/25 arrivano sicuramente delle ottime notizie: in particolar modo per i docenti neoassunti 2023/24 da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo per i quali è stata inserita la possibilità di presentare domanda se si rientra nelle deroghe stabilite ed è stato superato l’anno di prova e formazione.

In particolar modo possono presentare domanda (DEROGHE ART. 34 CCNL 2019/21):


a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;


b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;


c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:


1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;


2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);


3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);


4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);


5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).


d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.


Motivi, provincia, preferenze

I motivi per presentare domanda di assegnazione provvisoria deve sono i seguenti:


  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;

  • ricongiungimento al genitore.


Il Ministero pubblicherà la nota contenente le date per la presentazione della domanda e tutte le indicazioni per i modelli ( domanda telematica / cartacea).


L’Intesa regola la copertura dei posti vacanti di Dsga attraverso procedure diverse da quelle del vecchio art.14 (ora abrogato) consentendo dopo l’attribuzione degli incarichi ad interim volontari l’utilizzo sui i posti disponibili.


Non sono state ancora stabilite le date di presentazione della domanda e quindi si attendono novità al riguardo.


Scarica il testo dell'intesa PDF



Potranno partecipare alle operazioni di utilizzo:

– Dsga in esubero;

– Funzionari ex area C privi di incarico;

– Personale inserito nella graduatoria della procedura di progressione che non dovessero aver trovato posto;

– Assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e 5 anni e in subordine con diploma e 10 anni;- assistenti amministrativi con II e I posizione economica;

– Altri assistenti amministrativi.













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di VALENTINA TROPEA




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