Con la giornata di ieri è scaduto il termine ultimo per presentare il nuovo inserimento/aggiornamento delle istanze per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto (GI).
Ora gli aspiranti sono tutti in attesa della pubblicazione delle graduatorie e conoscerne l’esito.
Chi effettua il controllo delle verifiche dei titoli?
L’Ordinanza Ministeriale numero 112, all’articolo 8 comma 5 precisa che “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.”
Al comma 7 si legge che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”, per questo motivo il controllo dei titoli dichiarati avviene alla stipula del primo contratto e da parte del dirigente scolastico.
Esito positivo
All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
Esito negativo
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
di VALENTINA ZIN
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