Il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione, di fronte al ricorso curato dallo studio legale Bongarzone-Zinzi
Le abilitazioni conseguite all’estero richiamano spesso l’attenzione a causa di sentenze poco chiare o ritenute illegittime da chi si ritiene vittima di esse.
L’ultima riguarda il ricorso di un docente escluso dall’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, secondo il quale, il titolo di specializzazione conseguito all’estero non risultava ancora riconosciuto in Italia.
Esclusione confermata in seguito dal Tar Sardegna e ribaltata dal Consiglio di Stato a dopo il ricorso curato dallo studio legale Bongarzone-Zinzi, che già nel novembre 2021 ne uscì con una sentenza del Consiglio di Stato, in base alla quale:
L’art. 7 lettera c dell’Ordinamento Ministeriale n. 60/2020 prevede infatti che:
“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.
Il docente precedentemente citato, aveva infatti presentato istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania prima dell’inserimento nelle GPS. Per questa ragione, il CdS ha ordinato il reinserimento del docente in graduatoria.
Una nota significativa riguardo il riconoscimento dei titoli arriva lo scorso 15 gennaio direttamente dal Tar del Lazio, ove indica che:
“la competenza a decidere sui titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero spetta al Ministero dell’Istruzione e non al Ministero dell’Università e della Ricerca”.
Una decisione che verrà sicuramente presa in considerazione in futuri ricorsi.
di CARLO VARALLO
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