Supplenti e proroga del contratto per scrutini ed esami: chi ne ha diritto, quando scatta automaticamente e cosa succede con la Maturità
- La Redazione

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Non tutti i supplenti vengono trattati allo stesso modo: cambia tutto in base alla tipologia di incarico e ai giorni di servizio svolti...

Come sappiamo i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni, data stabilita in base ai calendari regionali, possono essere coinvolti nelle operazioni finali, come scrutini ed esami, ma la gestione cambia in base alla tipologia di supplenza e all’incarico ricevuto, con eventuale proroga del contratto disposta dalla scuola. Cosa vuol dire questo? Entriamo nel dettaglio:
SUPPLENTI CON CONTRATTO FINO AL 30/06 ED ESAMI DI MATURITÀ
In presenza di un contratto con scadenza al 30/06, in concomitanza degli esami, la scuola potrà procedere con la proroga del contratto fino all’ultimo giorno delle procedure dedicate agli esami. Sarà proprio la scuola, nella quale si è prestato servizio, ad occuparsi della proroga anche nel caso in cui l’esame venga svolto in un altro istituto.
SUPPLENTI IN “CONTINUITÀ DIDATTICA”, ART.37 CCNL
Appartengono a questa categoria i supplenti che hanno sostituito un titolare assente per un periodo di tempo prolungato. Precisiamo che tale procedura è regolamentata dall’art.37 del CCNL 2006/09 ancora in vigore anche se non disciplinato dal CCNL 16/18 e 19/21. In questo caso spetta la proroga contrattuale senza interruzioni fino alle procedure finali, scrutini ed esami, quando il supplente ha garantito la continuità didattica prevista dalla normativa e il docente titolare rientra dopo il 30 aprile. Per le classi terminali, come terza media e quinta superiore, il requisito temporale previsto è ridotto. Sia il titolare che il supplente lavoreranno nella scuola, ma sarà il supplente ad occuparsi delle valutazioni finali della classe che ha seguito, mentre al docente di ruolo verranno affidati altri incarichi.
SUPPLENTI CON INCARICO BREVE
Nel caso in cui non sia presente il requisito della continuità didattica previsto dall’art.37, dunque il docente in ruolo si è assentato per un periodo breve, non scatta la proroga automatica ma la scuola farà un contratto specifico al supplente per un periodo di tempo limitato ai soli giorni necessari per le riunioni di valutazione. Capita anche, in questo caso, che il supplente viene nominato commissario all’interno della scuola, di conseguenza riceverà un nuovo contratto che inizia dalla prima riunione di valutazione fino all’ultimo giorno degli esami di maturità e il monte ore sarà il medesimo dell’incarico appena concluso.
SUPPLENTE TEMPORANEO O PRECARIO NOMINATO PER GLI ESAMI
Nel caso in cui un supplente temporaneo venga chiamato esclusivamente per prestare servizio durante gli esami di maturità, la prestazione sarà legata esclusivamente alle attività d’esame, ma riceverà l’indennità relativa agli esami secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
di Natalia Sessa



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