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SCUOLA: LA PULIZIA, IL LAVAGGIO DEGLI ALUNNI E IL CAMBIO DEI PANNOLINI A CHI SPETTA? SI TRATTA DI UN DOVERE? ECCO L'ULTIMO ORIENTAMENTO DELL'ARAN

In questo articolo cercheremo di dare una risposta a trecentosessanta gradi. Quando "tutto manca" le maestre sono tenute a cambiare il pannolino ai bambini della...


Chi deve prestare l’assistenza necessaria agli alunni nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale?

In questo articolo cercheremo di dare una risposta a trecentosessanta gradi. Quando "tutto manca" le maestre sono tenute a cambiare il pannolino ai bambini della scuola dell'infanzia? Andando per gradi arriveremo a dare una risposta anche a quest'ultima ipotesi.

A tal fine l'Aran, con il suo orientamento del 5 Novembre, dirime finalmente ogni dubbio in merito.

Ribadiamo che l'Aran stessa aveva già fornito delle opportune delucidazioni in relazione alla questione concernente le mansioni dei Collaboratori scolastici.

Più in particolare l’Aran, in una recente risposta fornita a una scuola che chiedeva se, alla luce del nuovo CCNL 2019/2021, il collaboratore scolastico fosse tenuto a svolgere attività di pulizia, lavaggio delle parti intime e cambio pannolino degli alunni, ha chiarito che tale personale è contrattualmente obbligato a fornire assistenza materiale a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.


Quindi attraverso l'orientamento del 5 Novembre, è proprio l'Aran che dichiara espressamente che rimane competenza del collaboratore scolastico l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini.

A tal fine riportiamo la risposta dell'Aran, alla luce del suo ultimo orientamento: L’attività di assistenza all’igiene personale è regolata dall’Allegato A del CCNL 18.1.2024 inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali.

In particolare per la figura del Collaboratore Scolastico così recita:

“- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;”;

inoltre sempre nella medesima declaratoria si precisa che:

Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.”

Quanto indicato nell’Allegato A non è innovativo rispetto a quanto previsto già nei previgenti contratti, infatti già la tabella A allegata al CCNL del 29.11.2007 prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:

  • per l’area As : coordinamento dell’attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolgimento di attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell’infanzia;

  • per l’area A, tra le altre cose: presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

Pertanto rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini.

Ad ulteriore conferma di quanto indicato si segnala, che alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786.

In tale sentenza, che, peraltro, fa riferimento alla previgente normativa contrattuale e legale, non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale ma anche si precisa:

il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività”.

Le maestre in quali casi sono tenute al cambio dei pannolini?

Ai sensi della normativa vigente in materia, come abbiamo potuto constatare, possiamo rispondere in nessun caso. C'è sempre un però, ed anche in questo caso andiamo ad esaminare la questione nel particolare. Molti plessi della scuola dell'infanzia hanno un solo collaboratore scolastico. Se all'improvviso il collaboratore dovesse venir meno, per un'assenza comunicata all'ultimo minuto o per un malore improvviso, chi dovrebbe cambiare il pannolino ai bambini? Nell'attesa più o meno lunga dell'arrivo di un sostituto, i docenti potrebbero chiamare a casa i genitori per chiedere aiuto, ma se anche in questo ci fossero problemi nel reperire i genitori che sono al lavoro? Arrivati ad un certo punto, anche se la norma non lo prevede, si tratta di una questione di "soccorso" e quindi di coscienza. Effettivamente non si può lasciare un bambino sporco per ore ed ore, quindi in ultima analisi, quando tutto manca, anche i docenti potrebbero essere chiamati in causa.




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di VALENTINA TROPEA



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