Il termine ultimo per la presentazione delle domande per permessi retribuiti per l'anno solare è giorno 15 novembre 2023
Ultimi giorni per la presentazione della domanda delle 150 ore ( diritto allo studio ). Infatti il 15 novembre è il termine ultimo di presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per l’anno solare 2024, finalizzati a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali.
Sono destinatari il personale docente, educativo, ATA e gli insegnanti di religione cattolica sia ad orario intero che in part-time, formalmente iscritti a corsi di studio (percorsi di laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli o integrazione CFU, abilitazioni, master, titoli post-universitari…).
L’ipotesi di CCNL 2019-2021 sottoscritta il 14 luglio 2023, che sarà vigente dopo la sottoscrizione definitiva, disciplina la materia in oggetto all’art.37.
Le tipologie dei corsi, la ripartizione delle ore tra frequenza/esami/studio libero e le priorità in base al quale vengono graduate le domande, sono delegate dal CCNL ai Contratti Collettivi Integrativi Regionali (CCIR) che regolano, altresì, le quote-massime assegnabili per consentire di soddisfare il maggior numero di richieste.
Le disposizioni sono di carattere generale e non precludono l'iscrizione alle università telematiche né quelle presso enti/organismi su piattaforma online, purché riconosciuti dal Ministero.
I permessi accordabili riguardano una percentuale di beneficiari non superiore al 3% dell’organico in servizio a livello provinciale. In caso di trasferimento/assegnazione provvisoria da altra provincia l'interessato, cui sono stati già concessi i permessi, conserva la parte-oraria residua fino al 31 dicembre, senza che questo alteri il contingente disponibile nella nuova provincia.
Per le operazioni di competenza, la modalità e la tempistica di inoltro delle domande, le ammissioni con riserva, occorre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti, dove possono essere previste clausole più estensive per il personale a tempo determinato, ma anche scadenze diverse per consentire la trasmissione degli elenchi in tempo utile da parte delle istituzioni scolastiche.
Chi può presentare la domanda delle 150 ore per il diritto allo studio?
Possono presentare domanda tutte le categorie di personale:
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale).
Quali corsi frequentare per ottenere le 150 ore per il diritto allo studio?
Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado);
Corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento, ex DM 249/2010);
Corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali - IeFP - e da C.F.P. regionali) (per il solo personale ATA);
Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;
Corsi riconosciuti dal Ministero finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
Corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I. finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS);
Corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal Ministero, al conseguimento di un diploma di laurea mediante utilizzo della piattaforma “on line”;
Corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal Ministero, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma "on line".
di VALENTINA ZIN
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