RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: DOMANDA DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
- La Redazione

- 13 dic 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Per la presentazione della domanda ci si avvale dell’ utilizzo delle funzioni presenti sul Portale delle Istanze on Line ( Polis)

Dal 1° settembre ed entro il 31 dicembre è possibile presentare la domanda per la ricostruzione di carriera. Va specificato che tale istanza può essere inoltrata solo dopo la conferma di ruolo, essa consente di poter godere di maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico che risulta dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal calcolo dei servizi effettuati negli anni precedenti. Si consiglia pertanto di avviare le pratiche per la ricostruzione subito dopo il superamento dell’ anno di prova.
Ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 107/2015 “le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.
Per la presentazione della domanda ci si avvale dell’ utilizzo delle funzioni presenti sul Portale delle Istanze on Line ( Polis).
Tramite la funzione “ Richiesta di Ricostruzione di carriera”, il personale docente e il personale ATA possono inoltrare la domanda alla propria istituzione scolastica di titolarità o di incarico triennale. Mentre con la funzione “ Dichiarazione Servizi”, il personale in questione potrà inviare l’ elenco dei servizi svolti alla scuola di titolarità o alla sede di incarico triennale.
Entro il 28 febbraio dell’ anno seguente, la scuola provvederà a verificare i servizi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione.
Ai fini della ricostruzione di carriera, l’insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell’immissione nei ruoli della scuola statale, non viene valutato.
A dirlo è stata la Corte costituzionale con la sentenza n. 180, depositata il 30 luglio 2021: “ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è valutabile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento”.
Anche la giurisprudenza amministrativa esclude la possibilità di valutare il servizio pre-ruolo svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità.
Infatti, nella sentenza n. 180 si evidenzia inoltre che, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell’assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un’attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti.
di ISABELLA CASTAGNA
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