Pensione Docenti e ATA: chiarimenti INPS per chi è cessato dal servizio prima del 31 luglio 2010
- La Redazione
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Per docenti, ATA e dipendenti pubblici si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni, in merito alla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato... "

A seguire il messaggio INPS in breve:
L’INPS ha chiarito che chi è cessato dal servizio prima del 31/07/2010, senza aver maturato il diritto a pensione, può ancora chiedere di versare contributi volontari.Tuttavia, non è più possibile (salvo rispetto dei termini previsti) fare domanda per:
riscatto di periodi,
ricongiunzione dei contributi,
computo di servizi,
accrediti figurativi.
Per gli ex iscritti alla CTPS, la posizione assicurativa viene trasferita automaticamente all’INPS (Fondo Lavoratori Dipendenti), escludendo ogni altra possibilità. Per chi era iscritto a CPDEL, CPS, CPI o CPUG, il trasferimento avviene solo su richiesta, ma restano comunque valide le stesse regole.
Le domande già accettate prima del 2 agosto 2024 rimangono valide.
A seguire la nota integrale dell'INPS
A seguito della pubblicazione del messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024 sono stati chiesti chiarimenti in merito all’operatività della circolare INPDAP n. 11 del 17 maggio 2006. Al riguardo, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni, in merito alla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato il diritto a pensione di presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari e in costanza di tali versamenti avanzare una domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo).
Preliminarmente, si rammenta che per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, trova applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322, e all’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
La costituzione della posizione assicurativa d’ufficio preclude, quindi, la facoltà di presentare successive domande di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi, di accredito figurativo e di versamento dei contributi volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini di legge. Gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, che intendano maturare tale requisito anagrafico, per i quali non opera la costituzione di posizione assicurativa d’ufficio, possono chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari anche dopo la pubblicazione del citato messaggio n. 2802/2024.
Tuttavia, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto con il messaggio n. 2802/2024, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame. In tale senso, si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006.
Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 38 della legge 22 novembre 1962, n. 1646). Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi o di accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti dalle norme (per le domande di ricongiunzione restano salve le precisazioni di cui al paragrafo 2.1 del messaggio n. 2802/2024).
A tali assicurati è consentito presentare domanda di versamento dei contributi volontari. Tuttavia, anche in questo caso, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto, come sopra specificato, con il messaggio n. 2802/2024 è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame. In tale senso, si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006. Si precisa, infine, che gli operatori delle Strutture dell’Istituto non devono revocare i provvedimenti di valorizzazioni di periodi contributivi emessi prima della pubblicazione del messaggio n. 2802/2024.
MESSAGGIO INPS
di LA REDAZIONE
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